images_(1)Gli incidenti stradali comportano la risoluzione di diverse problematiche sia dal lato attivo che passivo della responsabilita’.
Dal lato passivo perche’ chi e’ vittima di un incidente stradale ha la necessita’, e il diritto, di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute.
Dal lato attivo perche’ coloro che hanno causato l’incidente sono passibili, a secondo della gravita’ delle lesioni e della violazione commessa, di significative sanzioni penali (artt. 590, 589 bis e 590 bis c.p.).
Quando sussiste una corresponsabilita’ nella causazione dell’incidente la percentuale del risarcimento sara’ proporzionata alla gravita’ delle rispettive colpe.
E’ previsto un risarcimento diretto da parte della compagnia assicuratrice del danneggiato quanto siano coinvolti non piu’ di due veicoli e il risarcimento riguardi danni materiali e/o alla persona con una percentuale di invalidita’ non superiore al 9% (cd.: micropermanenti).
Negli altri casi il risarcimento sara’ effettuato dalla compagnia di assicurazioni del danneggiante.
La tabella di riferimento per il risarcimento delle lesioni cd. micropermanenti (IP≤9%) e’ quella prevista dall’art. 139 C.d.A. che viene aggiornata ogni anno con Decreto Ministeriale.
Mentre per le lesioni superiori al 9% (cd. macropermanenti) l’art. 138 del C.d.A. prevede l’applicazione di una tabella unica nazionale ma non ancora approvata. Pertanto in tali casi si applicheranno le tabelle del Tribunale di Milano che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto di valenza generale.
Il punto dolente e’ la risarcibilità del cd. “danno morale” delle invalidità cd. micropermanenti, dato che le compagnie di assicurazioni tendono a non riconoscerlo sebbene art. 139 C.d.A. preveda che <<qualora la menomazione accertata causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita’>> l’ammontare del risarcimento del danno biologico possa essere aumentato del 20%.
I problemi non si pongono sulla sua risarcibilità in tema di lesioni cd. macropermanenti (>9% IP) in quanto, oltre ad essere pacificamente riconosciuto dall’art. 138 del C.d.A., le tabelle del Tribunale di Milano incorporano gia’ nel valore a punto anche la componente del danno morale.
Ulteriore punto di attrito con le compagnie di assicurazione riguarda la risarcibilita’ del danno biologico nelle <<lesioni di lieve entita’ (cd. “colpo di frusta”), che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente>>.
Tuttavia sul punto occorre evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha a piu’ riprese affermato che gli esami clinico strumentali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma sono alternativi agli altri criteri medico legali di accertamento quali appunto l'esame obiettivo (criterio visivo).
Il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada (CONSAP) interviene invece nei seguenti casi:
· veicoli non identificati: sia per i danni alla persona, nonche’ per i danni alle cose (con una franchigia di Euro 500,00) ma solo nel caso di danni gravi alla persona (>9% IP);
· veicoli non assicurati: sia per danni alla persona che per danni alle cose;
· veicoli assicurati con Imprese in liquidazione coatta: sia per danni alla persona che per danni alle cose;
· veicoli posti in circolazione contro la volonta’ del proprietario: sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Nel caso di veicoli non identificati e’ tuttavia necessario che intervenga l’autorita’ di pubblica sicurezza che dovra’ redigere un rapporto dell’incidente con l’individuazione degli eventuali testimoni, con le foto del luogo e dei mezzi coinvolti, oltreche’ richiedere l’intervento del soccorso medico (ambulanza). Successivamente e’ opportuno presentare alle autorita’ preposte una denuncia-querela per lesioni colpose nei confronti di ignoti.
Negli incidenti con soli danni a cose, l’art. 135 del codice delle assicurazioni, fatte salve le risultanze dei verbali delle forze dell’ordine, prevede l’inammissibilita’ della prova testimoniale nel caso di tardiva identificazione dei testimoni potendo essere ammessa solo qualora risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.
E’ assolutamente sconsigliato, salvo i casi non controversi e relativi ai soli danni materiali, ricorrere al metodo “fai da te”: meglio rivolgersi ad un avvocato anche perche’, salvo casi particolari, le spese legali saranno direttamente pagate all’avvocato dalla compagnia di assicurazione in proporzione all’ammontare del risarcimento dei danni.
 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO NICOLETTI - ZARO

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