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Modifiche al Codice della Strada 

-Contributo pubblicato e aggiornato a Febbraio 2025-

La riforma del Codice della Strada, introdotta con la Legge del 25 novembre 2024 n. 177, interviene in materia di sicurezza stradale e revisiona il codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (CdS).

Di seguito vi illustriamo le maggiori novità.  

Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore il 14 dicembre 2024!

Guida in Stato di Ebbrezza 

Divieto di consumo di alcol per i recidivi: si impone nei confronti del conducente condannato per i reati in stato di ebbrezza (lettere b) e c) art. 186, co. 2) il divieto assoluto di assumere alcolici da 2 a 3 anni (co. 9-ter all’art. 186 Codice della Strada)

Il Prefetto ordinerà la revisione della patente al fine di apportare il codice: "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 69”.  

Per i recidivi, le multe sono aumentate da 1/3 alla metà (art. 186, co. 9 quater CdS).

Obbligo di alcolock: gli stessi recidivi, per poter circolare, dovranno installare obbligatoriamente e a proprie spese un dispositivo con integrato un test alcolemico, che impedisce l'accensione dell'auto se  il test alcolemico non viene superato dal guidatore. Per l'applicazione bisognerà aspettare il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (art. 125, co. 3 CdS)

Gl scaglioni e le sanzioni, invece, rimangono gli stessi: 

a) tasso alcolemico da 0,5 g/l a 0,8 g/l: ammenda di euro 543 a euro 2.170 e sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
b) tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 (g/l): ammenda da euro 800 a euro 3.200, arresto fino a sei mesi, sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno;
c) tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l): ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. 

Guida dopo l'assunzione di Sostanze Stupefacenti

La riforma sopprime le parole “in stato di alterazione psico-fisica” all'art. 187 CdS. Ciò significa che la configurazione del reato non richiede più la dimostrazione di uno stato di alterazione psico-fisica attuale causato dall’uso di sostanze stupefacenti. La mera positività agli accertamenti tossicologici è sufficiente per configurare il reato, anche se il consumo di sostanze stupefacenti è avvenuto giorni prima. 

Ai fini di tale accertamenti, il co. 2 bis dell'art. 187 CdS consente agli Agenti di sottoporre il conducente al tampone salivare. Mentre prima era necessaria la presenza del personale sanitario, in quanto si doveva prelevare un campione della “mucosa del cavo orale”, ora l’accertamento può essere fatto su un campione di fluido del cavo orale, senza la necessaria presenza di personale addetto.

Quolora il primo accertamento, chiamato PRE-TEST, dia esito positivo gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito di ulteriori test di accertamento più accurati (presso laboratori specializzati ovvero presso presidi ospedalieri) e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo.

 

Qualora la pattuglia degli agenti sia munita della strumentazione adeguata (mini-laboratorio) gli accertamenti successivi possono avvenire anche immediatamente in loco.  

Se il tampone dà esito positivo e non è possibile avere immediatamente disponibilità degli esiti degli ulteriori accertamenti analitici (campioni in laboratorio, esami presso presidio medico), gli agenti possono ritirare la patente per massimo 10 giorni, in attesa degli esiti di cui sopra (art. 187, co. 5 bis CdS).

I dispositivi attualmente usati per i PRE-TEST sono due: i SOTOXA e i DrugWipe.

Questi due strumenti hanno, però, due sensibilità diverse al THC: i SOTOXA hanno un livello di sensibilità di 25 ng/ml, i DrugWipe hanno un livello di sensibilità di 10 ng/ml. Quest'ultimi sono maggiormente sensibili e potrebbero accertare la presenza di THC in misura assai ridotta ai primi.

Si attende una circolare ministeriale che regolamenti questo aspetto per evitare di creare discriminazioni. 

 

La domanda che tutti i consumatori di Cannabis si pongono è: quanto tempo rimane il THC nella saliva?

La risposta dipende da molti fattori, quali la quantità di TCH utilizzata al consumo, l’abitualità, l’alimentazione e la corporatura. 

La dottrina medica, tuttavia, conviene che il THC mediamente scende sotto i 10 ng/ml nella saliva in 48 ore, ma il limite in alcuni casi si può abbassare anche a 24 ore.

 

Il Prefetto, se gli accertamenti analitici sono positivi ovvero anche solo il tampone salivare risulta positivo (qualora non si stato possibile procedere ad accertamenti analitici) dispone che il conducente si sottoponga alla visita medica entro 60 giorni dall’accertamento. Se risulta inidoneo alla guida, non potrà conseguire la patente prima dei 3 anni decorrenti dal provvedimento di revoca (art. 187, co. 5 ter e 6).

Se il conducente ha meno di 21 anni, non potrà conseguire la patente di guida fino al 24esimo anno di età (anche se ha il solo foglio rosa) ai sensi del co.  6 bis art. 187 CdS. ​​

Inasprimento Sanzioni

Con l'inserimento dell’art. 218 ter CdS sono introdotte delle sospensioni brevi per alcune violazioni del CdS, quali il mancato allaccio delle cinture di sicurezza, la guida contromano, l’uso di dispositivi elettronici durante la guida.

La sospensione breve è di una settimana per chi ha un punteggio inferiore a 20 punti ma superiori a 10 al momento dell’accertamento.

La sospensione è di 15 giorni per chi ha meno di 10 giorni sulla patente.

Se lo smartphone alla guida è causa di incidente, il periodo di sospensione raddoppia.

 

Con l'inserimento dell'art.142, co. 8 Cds assistiamo ad un rafforzamento delle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h all’interno di un centro abitato, per almeno due volte nell’arco di un anno. La sanzione amministrativa va da euro 220 ad euro 880 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

 

Con la modifica all’art. 173, comma 3 bis CdS aumentano le sanzioni per chi usa il telefono o dispositivi elettronici durante la guida, anche quando la macchina è in sosta: euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

Qualora il conducente sia recidivo (stessa violazione nel corso di un biennio) si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

 

Inasprimento delle sanzioni per sosta vietata (sosta in stalli per disabili da 165 a 660 per ciclomotori a due ruote; tra 330 e 990 per altri veicoli)

Autovelox

Nei casi rilevamento elettronico dell’eccesso di velocità, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo (Art.142 Cds, co. 6-ter)

 

Gli autovelox possono essere posizionati solo se il massimo di velocità concessa sul tratto di strada è inferiore di non oltre 20 km/h rispetto a quanto previsto dal CdS per quel tipo di strada.

Il dispositivo dovrà essere segnalato da apposito cartello almeno 1 km prima, tra i due autovelox dovrà essere mantenuta la distanza di almeno 3 km sulle strade extraurbane principali e 1 km sulle secondarie.

Monopattini Elettrici

I noleggiatori devono istallare dei sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree dove il Comune ha autorizzato l’uso (co.75 ter art. 1 L.160/2019)

È vietata la sosta sui marciapiedi (co. 75-quinquiesdecies). 

Possono circolare su strade urbane con il limite di velocità non superiore a 50 km/h (co. 75-terdecies).

Introdotti obblighi di casco, targa ed assicurazione. Sono previste multe in caso di monopattino non conforme (da 200 a 800), violazione dell’obbligo di assicurazione o targa (da 100 a 400) e obbligo di casco e limiti di velocità (da 50 a 250).

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