LA SEPARAZIONE PERSONALE TRA I
CONIUGI
1. ASPETTI GENERALI
a) gli effetti
La separazione personale tra i coniugi è prevista
dallarticolo 150 del
codice civile e regolata, per quanto riguarda gli
aspetti contenziosi (separazione
giudiziale) dagli articoli 151, 155 e 156 del codice
civile.
Con la separazione i coniugi realizzano una
situazione in cui alcune
delle obbligazioni nascenti dal matrimonio rimangono
sospese, prima tra
tutte quella della convivenza, senza che venga a
cessare il vincolo matrimoniale
che potrà terminare solamente con il divorzio
(scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio religioso).
La separazione personale ha anche altri effetti di
carattere patrimoniale:
con il passaggio in giudicato della pronuncia
giudiziale ovvero con
lomologazione della separazione consensuale,
viene a termine il regime
legale di comunione dei beni e si instaura una
comunione di tipo convenzionale,
che può essere sciolta a richiesta di uno dei
coniugi.
La separazione, infine, non esclude il coniuge
separato dalla successione
legittima, né dalla quota di riserva quale
legittimario, tranne che nel
caso in cui la separazione sia stata pronunciata con
addebito. In questo caso
egli ha diritto solamente ad un assegno vitalizio
commisurato alle sostanze
ereditarie ed al numero degli eredi, sempre che al
momento dellapertura
della successione godeva degli alimenti a carico del
coniuge deceduto (articoli
548 secondo comma, 584 secondo comma e 585 secondo
comma del
codice civile).
Gli effetti della separazione durano fino a quando i
coniugi non si riconciliano.
Secondo il disposto dellarticolo 157 del codice
civile, la cessazione
della separazione può risultare da una dichiarazione
espressa o da un
comportamento incompatibile con lo stato di
separazione, senza che sia necessario
lintervento del giudice.
Un recente regolamento ha stabilito, ai fini di dare
una certa pubblicità
allo stato di separazione (per rendere palese
leventuale cessazione dello
stato di comunione legale), che la sentenza che
stabilisce la separazione,
ovvero il provvedimento di omologa della consensuale,
debbano essere annotati
sullatto di matrimonio e che i coniugi, possono
rendere pubblica la
cessazione degli effetti (con la ricostituzione della
comunione legale), mediante
una dichiarazione da rendere congiuntamente
allufficiale dello stato
civile.
Con la riconciliazione, infatti, si viene a
ricostituire la comunione legale
dei beni (questa è l'ultima sentenza della
Cassazione) che parte da tale
momento, ma non coinvolge retroattivamente gli
acquisti fatti separatamente
dai due coniugi nel periodo in cui sono stati
effettivamente separati.
Per riconciliazione si deve intendere la stabile
ricostituzione dell'armonia
tra coniugi nel senso spirituale e materiale, senza
che sia sufficiente
un momentaneo riavvicinamento, o un rapporto
occasionale anche se dallo
stesso può essere stato concepito un figlio.
b) la giurisdizione e la competenza
Secondo larticolo 3 della legge n. 218 del
1995, sulla Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato, la
giurisdizione italiana
sussiste quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia, secondo
larticolo 32 della stessa legge, in materia di
separazione e divorzio la giu-
risdizione sussiste anche quando uno dei coniugi è
cittadino italiano o il
matrimonio è stato celebrato in Italia.
Tale regola di carattere generale, è stata
recentemente modificata dal
Regolamento Europeo n. 1347/2000, approvato il 29
maggio 2000, dal
Consiglio dellUnione Europea, direttamente
applicabile, secondo quanto
previsto dallo stesso, dal 1° marzo 2001.
Secondo questa nuova regolamentazione,
allinterno dellU.E., infatti,
non esiste più la giurisdizione determinata dal
luogo della celebrazione del
matrimonio, né quella determinata dalla cittadinanza
di uno solo dei coniugi.
Rimane fermo il criterio di collegamento costituito
dalla residenza del
convenuto e quello della residenza di uno dei due, in
caso di domanda congiunta.
Viene dato valore al luogo di ultima residenza
abituale di entrambi i
coniugi, se uno di essi vi risiede ancora, che
determina la giurisdizione
qualunque sia la veste processuale che assumono le
parti (attore o convenuto)
La novità è rappresentata dal rilievo dato alla
residenza abituale
dellattore che può determinare la
giurisdizione (nei confronti del coniuge
convenuto che risieda in altro Stato), quando sia
accompagnata da una durata
almeno annuale (o semestrale, se si tratta di
cittadino dello Stato presso
cui si introduce la domanda) che abbia preceduto
immediatamente, la presentazione
della domanda.
Da ciò si ricava che il giudice italiano non ha
giurisdizione nel caso in
cui entrambi i coniugi siano residenti
allestero, anche se uno (solo) dei due
è cittadino italiano o se il matrimonio è stato
celebrato in Italia.
Il cittadino italiano (o di altro Stato) residente in
Italia, può essere
convenuto sia davanti al giudice italiano, per il
collegamento costituito dal-
la sua residenza, sia davanti al giudice di altro
Stato membro, quando ricorra
un criterio di collegamento legato alla residenza
dellattore.
Il regolamento è applicabile anche ai cittadini
degli Stati terzi (non
dellUE), che in base alle disposizioni del
regolamento stesso vengono ad
essere sottoposti alla giurisdizione dei giudici
degli Stati membri della UE.
Gli eventuali conflitti di giurisdizione tra giudici
della Stato terzo e i giudici
italiani dovranno essere risolti in base
allarticolo 7 della legge 218 del
1995.
Per quanto attiene alla competenza, basterà dire
che, una volta individuata
la giurisdizione italiana, a norma delle disposizioni
processuali di cui
alla legge 898 del 1970 (quella sul divorzio,
applicabili anche al procedimento
di separazione), la domanda va presentata al
tribunale del luogo in
cui il coniuge convenuto ha la residenza o il
domicilio, oppure, in caso di
irreperibilità o di residenza allestero al
tribunale del luogo di residenza o
di domicilio dellattore.
Si tratta in ogni caso di una competenza
inderogabile, sia per quanto
attiene allorganismo giudicante, che non può
essere che il tribunale, sia per
quanto attiene alla individuazione del giudice
territorialmente competente,
in quanto si tratta evidentemente di un tipo di
competenza funzionale e territoriale
di carattere inderogabile, a mente dellarticolo
28 del c.p.c..
Va comunque posto in rilevo, che per quanto attiene
alla competenza
territoriale, la stessa deve essere eccepita o
rilevata dufficio sino alla prima
udienza di trattazione, altrimenti, secondo la regola
generale dellarticolo 38
del c.p.c., se il giudizio prosegue, non vi è più
la possibilità di mettere in
discussione la competenza del tribunale adito.
c) la legge applicabile
Un ultimo rilievo va fatto per quanto attiene alla
disciplina applicabile
alla separazione ed al divorzio.
Secondo larticolo 38 della legge 218 del 1995,
la separazione e il divorzio
sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi al
momento della
domanda, in mancanza di una cittadinanza comune, si
applica la Legge dello
Stato nel quale la vita matrimoniale risulta
prevalentemente localizzata.
Secondo la stessa disposizione, il divorzio e la
separazione sono comunque
regolati dalla legge italiana, quando la legge
straniera applicabile
non li preveda.
Il che vuol dire che il giudice italiano sarà tenuto
ad applicare una legge
di un altro Stato, in relazione alla cittadinanza di
entrambi i coniugi ovvero
in relazione alla localizzazione della vita
matrimoniale e che potrà separare
o divorziare coniugi, cittadini stranieri, la cui
legge nazionale non
preveda lo scioglimento del matrimonio o la
separazione personale.
2. IL PROCEDIMENTO
a) il ricorso
Se vogliamo cominciare ad occuparci del procedimento
di separazione
personale dei coniugi, dobbiamo dire che le norme
relative, che sono contenute
nel c.p.c. agli artt. 706 e segg., sono state
superate dalla legge che
nel 1987 ha introdotto alcune riforme in materia di
divorzio e che ha dettato
delle regole procedurali che sono state estese anche
alla separazione.
Se prendiamo lart. 23 della legge 6 marzo 1987
n. 74, vediamo che ai
giudizi di separazione personale dei coniugi si
applicano, in quanto appli-
cabili, le regole di cui allart. 4 della legge
sul divorzio in quanto modificata
dalla stessa legge dell87. Quindi noi dobbiamo
far riferimento non più
agli articoli. 706 e segg. del c.p.c. ma
allart. 4 della legge del 1970 n. 898
così come è stata modificata dalla successiva legge
del 1987. Questo vuol
dire che lart. 706, lart. 707,
lart. 708 e lart. 709 del c.p.c. sono stati implicitamente
abrogati dalle disposizioni che troviamo
nellart. 4 della legge
sul divorzio.
Il giudizio di separazione si introduce con ricorso.
Questa è la prima
regola che viene dettata dal secondo comma
dellart. 4. Ricorso che va presentato
al tribunale che ha una competenza esclusiva per
materia e che secondo
lart. 4 va presentato al tribunale della
residenza del convenuto, ove
il convenuto abbia una residenza nota. Se non
lavesse nota ma lavesse
allestero la domanda deve essere presentata al
presidente del tribunale di
residenza dellattore.
Il ricorso deve contenere una domanda di separazione
e dovrà contenere,
oltre allindicazione del tribunale e del nome
delle parti, loggetto della
domanda, lesposizione dei fatti sui quali si
fonda la domanda e
lindicazione specifica dei mezzi di prova di
cui il ricorrente intende avvalersi.
In effetti, nellambito di un giudizio di
separazione, forse osservare rigorosamente
queste regole può causare degli inconvenienti.
Questo perché
la prima fase del giudizio di separazione, come
vedremo, è caratterizzata da
finalità prevalentemente conciliative e sicuramente
un ricorso molto articolato
potrebbe influire negativamente sul tentativo di
conciliazione che il
Presidente del tribunale è tenuto ad effettuare
nella prima udienza di comparizione.
Quello che deve essere indicato nel ricorso, è la
domanda. Le domande
che possono essere introdotte nella struttura del
procedimento è quella
della separazione, quella dellassegno di
mantenimento che lattore ricorrente
pretende dallaltro coniuge, per se o per i
figli e quella
delladdebitabilità della separazione
allaltro coniuge. Quindi un punto fisso
è che il ricorso deve contenere queste domande.
Per quanto attiene alle altre due questioni che si
possono presentare
nel corso di un giudizio di separazione, e cioè
quella dellaffidamento dei
figli minori e anche dellassegnazione della
casa coniugale, direi che non si
tratta di domande vere e proprie e, per quanto
attiene allaffidamento dei
figli, il tribunale ha poteri ufficiosi e può dare i
provvedimenti relativi
allaffidamento e alle regole
dellaffidamento anche in contrasto con le indicazioni
delle parti. Questo perché se è vero che
lart. 155 dice che il tribunale
nelladottare provvedimenti relativi ai figli,
deve tenere conto
dellaccordo tra le parti, dice anche che i
provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti e al loro accordo,
in quanto si deve
perseguire non linteresse delle parti ma
linteresse della prole. Per cui,
con riferimento alla prole di minore età,
laffidamento deve essere dato al
genitore che risulti il più idoneo ed adatto alla
cura ed alla educazione, anche
in contrasto con gli intendimenti delle parti,
mentre, di conseguenza, la
casa coniugale dovrà essere assegnata (quasi sempre
in senso obbligatorio)
al genitore affidatario (o al genitore presso cui
vivono i figli anche maggiorenni,
che non abbiano ancora raggiunto lindipendenza
economica).
b) la notificazione del ricorso e i termini di
comparizione
Cosa succede dopo la presentazione del ricorso?
Il Presidente del tribunale fissa ludienza di
comparizione davanti a
lui, ovviamente dovrà delegare un giudice perché
non è pensabile che possa
fare tutte le comparizioni delle parti. I coniugi
dovranno comparire perso-
nalmente davanti al Presidente o davanti al giudice
da lui delegato. Prima
della comparizione delle parti ci dovrà ovviamente
essere la notificazione
del ricorso e del decreto di fissazione
delludienza.
Lart. 4 dice che il Presidente deve fissare
anche il termine entro cui il
ricorso ed il decreto dovranno essere notificati.
Questo termine non è perentorio
ma tra la data della notificazione del ricorso e del
decreto e quella
delludienza di comparizione, secondo quanto
detto dal 6° comma dellart.
4, devono intercorrere i termini di cui allart.
163 bis c.p.c. ridotti alla metà.
Questo vuol dire che rispetto ai 60 gg. ordinari vi
sono 30 gg. che devono
obbligatoriamente intercorrere tra la notifica del
ricorso e ludienza di
comparizione, pena la nullità della vocatio in
ius.
Può essere ancora ridotto questo termine?
Trattandosi di un termine
già ridotto, si può ritenere che non si possa
pensare ad una sua ulteriore riduzione,
portarlo cioè da 30 a 15 gg.. Una recente sentenza
della Corte di
Cassazione, in materia di opposizione a decreto
ingiuntivo, ha dato lo spunto
per ritenere invece che, oltre alla riduzione del
termine disposta dalla
legge, vi possa essere unulteriore riduzione
del termine fino a 15 gg., se vi
è unespressa richiesta dalla parte sulla base
di comprovati motivi di urgenza.
Secondo la Cassazione, quando sono termini ridotti
astrattamente, ulteriori
motivi in concreto possono determinare la necessità
di unulteriore riduzione
del termine e il Presidente del tribunale può
autorizzare la riduzione,
fino alla metà, del termine già ridotto della
metà.
In una materia come quella delle separazioni, molte
volte si vengono a
manifestare delle urgenze che non possono essere
risolte altro che con la
comparizione delle parti e cioè con provvedimenti
provvisori del Presidente
del tribunale. Prima della comparizione delle parti,
con lemissione di
provvedimenti provvisori, determinate situazioni di
crisi non hanno modo
di essere risolte in alcun modo. Per cui la
possibilità di ridurre il termine di
comparizione sino a quindici giorni, molte volte è
giustificato se non necessario,
in relazione a particolari circostanze.
c) la comparizione delle parti davanti al Presidente
del Tribunale.
Devo dire che presso i nostri tribunali in genere è
mantenuta quella
prassi che era specificatamente codificata
nellart. 707 del c.p.c..I coniugi
devono comparire personalmente davanti al Presidente
senza assistenza del
difensore.
Questa disposizione fu impugnata di
incostituzionalità. La Corte Costituzionale
rispose che la comparizione delle parti può avvenire
davanti al
Presidente del tribunale senza lassistenza del
difensore, ma una volta esaurita
la fase conciliativa, i difensori devono partecipare
alludienza.
Lart. 4 in effetti non ripete la versione del
707, cioè non dice che le
parti devono comparire personalmente senza
lassistenza di un difensore
ma dice solamente che devono comparire personalmente,
salvo gravi e
comprovati motivi, ciò vuol dire che è ammessa
eccezionalmente la possibilità
di una comparizione anche a mezzo di un procuratore
speciale. Ma il
momento del confronto tra le parti è talmente
importante che i gravi e
comprovati motivi che possono comportare una
sostituzione con il
procuratore speciale, devono essere tali da
comportare una impossibilità se
non permanente, quantomeno di lunga previsione.
Generalmente se lattore ricorrente non può
comparire per giustificati
motivi potrà ottenere un rinvio delludienza.
Se il convenuto non può comparire
dovrà innanzitutto costituirsi, poi il procuratore
costituito potrà far
valere le giustificazioni dellassenza per
cercare di ottenere a sua volta un
rinvio delludienza.
Si ammette generalmente che il convenuto possa essere
semplicemente
assistito da un difensore non ancora costituito.
Sta di fatto che, comparso il ricorrente, se il
convenuto non compare,
la conciliazione si ha per non avvenuta. Il
Presidente è autorizzato a dare i
provvedimento provvisori che si concluderanno con il
rinvio della causa al
giudice istruttore.
La prassi è che i coniugi vengano sentiti
separatamente senza
lassistenza dellavvocato. Questa prassi,
non so quanto legittima, fornisce
sicuramente al Presidente del tribunale la
possibilità di rendersi conto di
quali sono i motivi del contrasto tra i coniugi, e
fornisce poi, qualche volta,
elementi molto preziosi per quanto attiene
lindirizzo dei provvedimenti
presidenziali.
Quando non vi è possibilità di conciliazione intesa
come rinuncia di
entrambe le parti alla separazione e quindi come
ricostituzione del consorzio
familiare, (il che avviene nella quasi totalità dei
casi), normalmente il
Presidente svolge un secondo tentativo di
conciliazione per arrivare ad una
separazione consensuale, mettere cioè daccordo
le parti non sulla ripresa
del consorzio familiare ma su una separazione che
abbia basi e condizioni
concordate tra le parti stesse. Ed è inutile dire
che questa seconda fase
delludienza presidenziale, deve svolgersi alla
presenza dei difensori.
d) i provvedimenti presidenziali e la nomina del
Giudice Istruttore
Al termine di questa fase conciliativa, intesa in
doppio senso, il Presidente
del tribunale deve prendere i cosiddetti
provvedimenti provvisori.
Questo è uno dei nodi cruciali di tutta la procedura
perché il Presidente del
tribunale deve stabilire, in via anticipata rispetto
a quello che sarà una fu-
tura decisione, a chi vanno affidati i figli, a chi
va assegnata la casa coniugale,
e deve stabilire se un coniuge deve corrispondere
allaltro un assegno
di mantenimento ovvero un assegno quale contributo al
mantenimento dei
figli.
Molte volte il Presidente del tribunale si trova in
grosse difficoltà per
riuscire a capire qual è la reale situazione delle
parti, e molte volte si deve
basare su quanto raccontano le parti stesse e su
quanto gli viene fornito in
quel momento. Ludienza presidenziale, comunque,
rappresenta un momento
importantissimo, perché con le decisioni urgenti si
determina qualcosa
che influirà in tutto il procedimento e molte volte
anche nella sentenza
definitiva.
Questo vuol dire che sicuramente le parti dovrebbero
presentarsi con
una buona e sufficiente documentazione. Nel
procedimento di divorzio
lart. 5 prevede espressamente che le parti
debbano presentarsi davanti al
Presidente del tribunale con una esauriente
documentazione della loro posizione
economica. Devo dire che questa disposizione
contenuta nellart. 5
non si applica ai procedimenti di separazione e
divorzio perché la procedura
applicabile ai procedimenti di separazione è solo
quella dellart. 4, però è
indubbio che nellambito della separazione
personale le parti è meglio che
si attrezzino a rispondere ad un tale tipo di
dimostrazione.
Non è detto che il Presidente del tribunale sciolga
immediatamente il
nodo, nel senso che molte volte, quando la situazione
non è sufficientemente
chiara e ci si trova di fronte a situazioni
complicate; il Presidente può riservarsi
di decidere in un secondo momento, fuori udienza, e
può disporre
che le parti, prima di tale decisione, chiariscano
determinati punti anche attraverso
una specifica documentazione.
Anche per quanto riguarda laffidamento dei
figli, se la questione presenta
aspetti di complessità, non è escluso che in sede
presidenziale possa
essere sentito il minore oppure disposta una
consulenza tecnica e cioè
lincarico ad uno psicologo o ad un
neuro-psichiatra infantile che possa
chiarire esattamente qual è la migliore soluzione
per la prole.
La legge prevede una distinzione tra le funzioni
presidenziali e quelle
dellistruttore. Cè il Presidente che fa
il tentativo di conciliazione e
listruttore che, designato dal presidente, fa
listruzione della causa.
Questa distinzione, comunque non è tassativa.
Laumento dei ricorsi e
anche ragioni di opportunità in qualche tribunale,
come quello di Roma,
hanno consigliato di far proseguire la causa davanti
allo stesso Presidente
come istruttore.
Questa soluzione, che non ha sollevato grosse
perplessità o inconvenienti,
sicuramente fornisce un elemento di speditezza. Le
persone che continuano
listruttoria davanti allo stesso Presidente
sono persone che
listruttore ha già visto e che quindi conosce
meglio. La continuità tra il
Presidente e listruttore, inoltre, evita che
nella prima udienza davanti
allistruttore vi sia una specie di assalto al
giudice per ottenere la modifica
dei provvedimenti presidenziali. Indubbiamente se
listruttore è la stessa
persona che ha preso i provvedimenti presidenziali
sicuramente si limitano
le possibilità di richieste di modifica se non
basate su elementi molto più
specifici che non quelli semplicemente relativi a una
riconsiderazione della
stessa situazione, e al tempo stesso responsabilizza
maggiormente le parti
allo svolgimento delle proprie ragioni, in sede di
udienza presidenziale.
e) l'assegnazione della casa coniugale in sede
presidenziale
Il significato che ha in sede presidenziale
lassegnazione della casa
coniugale è strettamente legata
allautorizzazione che il Presidente dà ai
coniugi di vivere separati. Quando i coniugi ancora
convivono, il Presiden-
te del Tribunale deve dire quale dei due coniugi se
ne deve andare di casa.
Nel caso in cui la convivenza ancora persiste al
momento delludienza, il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale
deve essere dato obbligatoriamente
dufficio anche se poi, come vedremo, non è
detto che questo
provvedimento possa essere automaticamente confermato
in sede di decisione
definitiva, in cui hanno prevalenza i criteri di
scelta di cui
allarticolo 155 del codice civile, con
riferimento alla convivenza di figli
anche maggiorenni.
f) la costituzione delle parti
A questo punto ci dobbiamo porre una serie di
interrogativi che attengono
alla costituzione delle parti e allintroduzione
delle domande riconvenzionali,
soprattutto da parte del convenuto.
La legge speciale non prevede nulla per quanto
riguarda la costituzione
delle parti.
Se noi consideriamo che il procedimento si introduce
con ricorso, che
il ricorso deve essere depositato, per quanto
riguarda il ricorrente la costituzione
avviene con il deposito e su questo punto mi pare che
non ci possa
essere nulla di controverso.
Ma quando si deve costituire il convenuto?
A questo proposito si presentano problemi di
compatibilità tra la procedura
ordinaria e il procedimento speciale.
In linea generale dobbiamo dire che quando ci
troviamo davanti ad un
procedimento speciale, si debbono applicare tutte le
norme relative al procedimento
speciale fino a quando il procedimento stesso le
dispone specificatamente,
ed applicare quelle sul procedimento ordinario quando
il procedimento
speciale nulla dispone.
Noi qui abbiamo un procedimento speciale che nulla
dice per quanto
riguarda la posizione e la costituzione del
convenuto. Allora dovremmo
prendere le norme relative al procedimento ordinario
e scoprire che in questo
procedimento il convenuto di deve costituire dieci
giorni prima
delludienza di prima comparizione (nel caso
specifico è certo che non si
tratta di venti giorni ma di dieci perché si tratta
di un termine che già è ridotto
in partenza).
Ma se il convenuto deve costituirsi prima
delludienza di comparizione,
sorge il dubbio se tale udienza sia quella
delludienza presidenziale oppure
quella davanti allistruttore:
Per quanto riguarda questo interrogativo si deve dire
che dottrina e
giurisprudenza sono in prevalenza orientate nel
ritenere che il giudizio contenzioso
inizia con ludienza davanti al giudice
istruttore, anche se ci sono
delle opinioni discordi.
Quindi possiamo dire che la fase contenziosa inizia
davanti al giudice
istruttore in quanto la comparizione delle parti
davanti al Presidente del tribunale
è una fase pre-contenziosa ma con finalità
prevalentemente conciliative.
Daltra parte dobbiamo considerare che il
procedimento conserva la
sua unitarietà, cioè il ricorso che lattore
deposita vale ad introdurre sia la
fase presidenziale, sia la fase davanti al giudice
istruttore. Un po come avviene
nei procedimenti possessori, in cui il ricorso vale
sia per la fase
sommaria che per la fase di merito. Questa
unitarietà deriva dalla implicita
abrogazione dellart.709 del c.p.c. (che diceva
che se il convenuto non era
comparso alludienza presidenziale,
lattore doveva notificargli ludienza di
comparizione davanti allistruttore). Cera
fino all87 una frattura molto
marcata tra la fase presidenziale e la fase
istruttoria; questa frattura era tal-
mente ben segnata che si richiedeva una doppia
costituzione, davanti al
Presidente e davanti al giudice istruttore.
Labolizione dellart. 709 sicuramente
contribuisce a dare una considerazione
unitaria di tutto il procedimento ma dal punto di
vista sostanziale
il tentativo di conciliazione davanti al Presidente
del tribunale e linizio
della causa di merito sono sicuramente molto diversi.
g) la costituzione del convenuto e le domande
riconvenzionali
Se linizio del giudizio contenzioso è segnato
dalludienza di comparizione
davanti allistruttore, la regola della
costituzione dieci giorni prima
di tale udienza ha la sua importanza se il convenuto
deve fare delle domande
riconvenzionali. Nel caso in cui non vi siano domande
riconvenzionali il
convenuto si può costituire tranquillamente senza
particolari problemi
alludienza presidenziale o alludienza
davanti al giudice istruttore, per
svolgere le proprie difese contro le domande
dellavversario.
Il problema sorge quando il convenuto deve proporre
delle domande
riconvenzionali e allora la questione della
costituzione assume una grande
rilevanza perché secondo le regole ordinarie per
proporre tali domande, con
la comparsa di risposta, bisogna che la costituzione
sia tempestiva, pena la
decadenza, secondo il disposto dellarticolo 167
del c.p.c..
Il dubbio maggiore riguarda lapplicabilità
della regola della costituzione
dieci giorni prima delludienza di comparizione
davanti allistruttore
e della relativa decadenza, anche al procedimento di
separazione (e di divorzio).
Se la decadenza prevista dallart. 167 c.p.c. è
necessariamente collegata
nel procedimento ordinario introdotto con citazione
con le disposizioni
di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c.. vuol dire che in
tanto è applicabile una pre-
preclusione in quanto nellatto notificato vi
sia lavvertimento che in caso
di mancata costituzione entro il termine prescritto
il convenuto decadrà dalla
possibilità di proporre domanda riconvenzionale.
Questo requisito della
citazione, previsto dallart. 163 n. 7 del
codice di rito, assume una tale rilevanza
da determinare, in caso di omissione, la nullità
della citazione prevista
dallart. 164, che può essere sanata o con il
rinnovo della citazione ovvero,
se il convenuto si costituisce e dice di non aver
avuto lavvertimento,
con la fissazione di altra udienza perché il
convenuto stesso possa proporre
la domanda riconvenzionale nel termine previsto.
Se il ricorso non ha lavvertimento, perché non
è richiesto tale requisito,
secondo il disposto dellarticolo 125 del codice
di rito, e se il decreto di
convocazione delle parti non contiene
lavvertimento perché il giudice non
è autorizzato a stabilire dei termini di decadenza
se la legge non lo autorizza
espressamente, secondo il disposto dellarticolo
152 del c.p.c., è giocoforza
ritenere che vi sia la possibilità per il convenuto
di costituirsi
alludienza, davanti allistruttore, con
deposito di comparsa, senza che possa
parlarsi della decadenza di cui allart. 167,
per la proposizione di domande
riconvenzionali.
Questo orientamento tiene conto della particolarità
del procedimento
di separazione (e di divorzio) che dal punto di vista
delle domande è poco
articolato, poiché in concreto è possibile
articolare in via riconvenzionale,
solamente la domanda di addebito o la domanda di
assegni di mantenimento
(o di assegni divorzile).
Daltro canto la decadenza dalle domande
riconvenzionali può assumere
una grande rilevanza e occorre anche considerare il
breve termine che
ha il convenuto per preparare le proprie difese,
nonché la circostanza che
tra ludienza presidenziale e quella davanti al
giudice istruttore può intercorre
un termine inferiore ai dieci giorni, in caso di
urgenze.
h) le diverse ricostruzioni dellistituto
Secondo linterpretazione che abbiamo dato, con
riferimento alla costituzione
del convenuto ed alla proposizione delle domande
riconvenzionali,
quindi, si da per scontato che linizio del
giudizio contenzioso coincide
con ludienza di comparizione davanti
allistruttore, che viene fissata al
termine delludienza presidenziale, mentre in
relazione a tale udienza non è
applicabile la decadenza di cui allarticolo
167, in relazione al secondo
comma dellarticolo 171 del c.p.c., per cui il
convenuto stesso può costituirsi
e validamente proporre le proprie domande, mediante
comparsa depositata
direttamente a tale udienza.
Non vi è dubbio, comunque, che tale ricostruzione
può non essere
condivisa (come non lo è in molti tribunali).
Una delle interpretazioni seguite, che ormai possiamo
chiamare prassi
in attesa di un chiarimento che possa venire dalla
Corte di Cassazione, è
quella che indica ludienza presidenziale quale
momento iniziale di tutto il
procedimento.
Tale interpretazione deriva dalla considerazione che
il procedimento
conserva la sua unitarietà, cioè il ricorso che
lattore deposita vale ad introdurre
sia la fase presidenziale, sia la fase davanti al
giudice istruttore.
Questa unitarietà viene ricavata principalmente
dalla implicita abrogazione
dellart. 709 del c.p.c. (che diceva che se il
convenuto non era comparso
alludienza presidenziale, lattore doveva
notificargli ludienza di
comparizione davanti allistruttore, stabilendo
una certa frattura tra la fase
presidenziale e la fase istruttoria; tanto che si
richiedeva la doppia costituzione,
davanti al Presidente e davanti al giudice
istruttore).
La immediata conseguenza di tale premessa è che
rispetto alludienza
presidenziale scattano i termini per la costituzione
del convenuto. E poichè,
secondo la tesi, valgono anche nel procedimento per
separazione (e divorzio)
le preclusioni previste nel procedimento ordinario,
si verifica
lulteriore conseguenza che se il convenuto
intende proporre domande riconvenzionali deve farlo depositando una comparsa depositata
entro dieci
giorni prima delludienza presidenziale, a pena
di inammissibilità.
i) la modificazione dei provvedimenti presidenziali
Il discorso sui provvedimenti presidenziali va
completato con
lindicazione di quelli che possono essere i
rimedi contro i provvedimenti
che una parte ritenga non adeguati e che sono
destinati a regolare i rapporti
tra le parti sino alla decisione definitiva.
I provvedimenti presidenziali non sono ritenuti
provvedimenti cautelari
perché sono provvedimenti che possono essere presi
dufficio, perché
non sono strumentali per assicurare la realizzazione
del diritto, ma sono anticipatori
di quella che potrà essere una futura
regolamentazione definitiva
delle condizioni di separazione, perché sono
ultrattivi, cioè provvisori rispetto
non solo alla decisione definitiva, ma nel senso che
se il procedimento
si estingue se le parti davanti al giudice istruttore
non compaiono, se la
causa viene cancellata dal ruolo e nessuno riassume
più il processo, la situazione
delle parti rimane regolata dai provvedimenti
presidenziali. Quindi
non si verifica quello che si verifica nei
provvedimenti cautelari rispetto ai
quali lestinzione del giudizio di merito
comporta linefficacia dei provvedimenti
stessi.
Se non sono provvedimenti cautelari, quindi, è
escluso che contro gli
stessi possa essere proposto reclamo al collegio ai
sensi dellarticolo 669
terdecies del c.p.c.
Il rimedio sta allora nel corso del procedimento.
Secondo le disposizioni
dellart. 4 della legge sul divorzio, è il
giudice istruttore che può sempre
modificare i provvedimenti presidenziali, anche in
relazione
allevolversi di una situazione che al momento
della comparizione davanti
al presidente era ancora in fase di formazione, e
quindi per circostanze sopravvenute.
Qui richiamo lattenzione sul fatto che mentre
lart. 708 c.p.c.
poneva come condizione per la modificazione dei
provvedimenti presidenziali
da parte del giudice istruttore mutamenti delle
circostanze, questi
mutamenti delle circostanze non sono più richiamati
dallart. 4 (che dice
semplicemente che i provvedimenti possono essere
modificati, sono dati
con ordinanza e possono essere modificati dal
giudice istruttore). Il giud ice
potrà quindi modificarli anche senza il sopravvenire
di un mutamento
delle circostanze ma semplicemente sulla base della
considerazione che i
provvedimenti presidenziali sono stati presi
allesito di una cognizione
sommaria che non era adeguata alla situazione reale,
o sulla base di una diversa
e migliore riconsiderazione delle stesse circostanze.
l) l'istruttoria
Per quanto riguarda lo svolgimento
dellistruttoria davanti al giudice
istruttore , la legge sul divorzio e le disposizioni
del c.p.c. non forniscono
alcuna indicazione, per cui sembra corretto,
applicare, per quanto possibile
le regole del procedimento ordinario, in quanto
compatibili con la particolarità
del procedimento e tenendo conto che nel processo di
separazione so-
no assai limitate le circostanze che giustificano la
proposizione di domande
riconvenzionali o di eccezioni.
Di conseguenza sembra corretto dire che la prima
udienza di comparizione
davanti allistruttore non corrisponde a quella
prevista dallarticolo
180 del c.p.c. poiché le attività ivi previste sono
state già compiute in sede
di udienza presidenziale.
Tale udienza può invece assimilarsi a quella di cui
allarticolo 183, tenendo
presente che la comparizione delle parti è già
avvenuta (e che non si
reputa obbligatoria la sua reiterazione, tranne il
caso in cui il giudice istruttore
ritenga di disporla nuovamente, davanti a lui, per
ottenere direttamente
dalle parti gli opportuni chiarimenti). Per cui nella
stessa udienza le parti
potranno solamente precisare o modificare le
conclusioni già prese e dovranno
in tale udienza formulare quelle eccezioni di
incompetenza che il
codice di rito prescrive come rilevabili (anche
dufficio), a pena di decadenza,
secondo quanto previsto dallarticolo 38 del
c.p.c..
Nel caso in cui il convenuto si costituisca in tale
udienza proponendo
una domanda riconvenzionale, ove tale domanda venga
ritenuta ammissibile,
sulla base delle argomentazioni sopra svolte, sarà
necessario fissare altra
udienza, perché lattore possa prendere
posizione.
Per quanto attiene allammissione delle prove il
giudice provvederà
direttamente alla successiva udienza sulla base di
quelle formulate negli atti
introduttivi e se richiesto, assegnerà alle parti il
termine di cui allarticolo
184 per la indicazione degli stessi, per la
produzione di documenti e per la
deduzione delle prove contrarie.
Nulla vieta che, nella prima udienza
listruttore assegni alle parti un
termine sia per le precisazioni delle domande e dei
fatti posti a fondamento
delle stesse, sia per lindicazione dei mezzi di
prova, unificando le possibi-
lità previste sia dal comma 5 dellarticolo
183, sia quelle di cui allultimo
comma dellarticolo 184.
Va comunque sempre salvaguardata lapplicazione
di quel principio
che vige nel procedimento ordinario sulla preventiva
indicazione del tema
decidendum con lindicazione dei fatti e sulla
successiva indicazione del
tema probandum con il passaggio allammissione
delle prove. Con quelle
preclusioni previste nel rito ordinario nel senso
che, una volte determinato
il tema decidendum e cioè esposti i fatti, le prove
possono essere relative
solamente ai fatti dedotti e non ad altri fatti.
Per esempio se laddebito è stato chiesto ed è
stato specificato che
laddebito è basato sullinfedeltà di uno
dei coniugi, la prova dovrà essere
relativa allinfedeltà. Nella richiesta di
prove dovrebbero essere inammissibili
invece le circostanze relative ad altre situazioni
come per esempio la
prodigalità di uno dei due coniugi perché attiene a
fatti che non sono stati
dedotti nella fase della deduzione dei fatti.
Va ancora detto che nel giudizio di separazione si
verifica frequentemente
la necessità di acquisire una documentazione
relativa ai redditi delle
parti, che il giudice istruttore potrà ordinare a
ciascuno (modelli fiscali, estratti
dei conti correnti bancari, bilanci di società
eccetera), nonché di disporre
consulenze sia per individuare le regole
dellaffidamento dei figli
minori sia per accertare la consistenza dei patrimoni
di attore e convenuto,
nel caso in cui la documentazione fornita sia
contestata sulla base di elementi
attendibili.
m) la sentenza parziale di separazione
La legge sul divorzio al comma 9 dellarticolo
4, prevede che, nel caso
in cui il processo debba proseguire, il tribunale
emette sentenza non defini-
tiva. Che tale disposizione sia applicabile, in
quanto compatibile, al procedimento
di separazione è cosa riconosciuta unanimemente e
confermata
dalla stessa Corte di Cassazione, sia a sezioni
semplici che a sezioni unite.
Quando il processo deve proseguire solamente per la
determinazione
dellassegno divorzile o per la determinazione
del contributo al mantenimento
dei figli ovvero per lassegnazione della casa
coniugale, e quando,
allesito delle stassa udienza presidenziale,
emerge con sicurezza
lintollerabilità della convivenza, sulla quale
molte volte le stesse parti
convengono, sicuramente non ci sono motivi per non
ammettere la possibilità
di una sentenza immediata che sancisca la
separazione, cioè
lintollerabilità della convivenza e sancisca
definitivamente che i coniugi
non hanno più lobbligo della convivenza e
della fedeltà e che è cessato il
regime di comunione legale dei beni.
Ma il problema si è posto quando il processo
dovrebbe proseguire per
laccertamento della addebitabilità
dellintollerabilità, quando cioè vi è una
domanda di addebito della separazione, formulata da
una delle parti negli
atti introduttivi (ricorso o comparsa di risposta).
Su questo punto si è verificato un grosso contrasto
tra le magistrature
di merito e la Corte di Cassazione, che dopo un
consolidato orientamento
contrario, è giunta alla fine, con una notissima
decisione a Sezioni Unite, a
riconoscere le possibilità di scindere la decisione
sulla intollerabilità della
convivenza da quella relativamente alla
addebitabilità della circostanza.
Questo perché, come uniformemente ritenuto dalle
corti di merito (con
qualche eccezione), le due domande hanno una loro
individualità ed autonomia,
con la conseguenza che sulle stesse possono aversi
pronunce distinte.
Limportanze di tale orientamento che vede la
possibilità di una pronuncia
di sentenza parziale sulla separazione,
indipendentemente dalla de-
cisione sulladdebito, risulta evidente ove si
consideri che, pur essendo ancora
pendente il relativo giudizio, è possibile
introdurre una domanda di
divorzio, ove la decisione sulla separazione sia
passata in giudicato, sia
perché pronunciata con sentenza parziale, sia se la
stessa sia stata appellata
solo sulle questioni economiche o sulladdebito,
quando siano decorsi t
prescritti tre anni dalla comparizione delle parti
davanti al presidente della
separazione stessa.
3. I TEMI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI
a) l'affidamento dei figli minori
Sullaffidamento dei figli si fanno convegni. Io
vorrei solo ricordarvi
che non dovete farvi sviare da tutte le notizie che
ogni tanto appaiono, secondo
cui i giudici favoriscono in modo estremo e quasi
totale le madri
nellaffidamento dei figli minori rispetto ai
padri. E vero che il 90% dei figli
minori vengono affidati alle madri, ma è anche vero
che l85% dei padri
non chiede laffidamento.
Posso però anche assicurarvi che nel caso in cui
cè una richiesta di
affidamento anche da parte del padre, bisogna fare
unulteriore distinzione
e vedere se questa richiesta di affidamento è una
richiesta seria, reale o solo
strumentale. Una volta individuate le richieste
serie, penso che tra i coniugi
non vi sia alcuna differenza per il tribunale che di
solito si affida ad un esperto
il quale dà una risposta e, tranne in casi
assolutamente eccezionali, si
attiene a queste risposte. Quindi il figlio viene
affidato al genitore più idoneo
ma questa idoneità non va intesa (e questa è una
mia opinione personalissima)
in senso assolutamente oggettivo. Ci può essere un
padre meraviglioso
e una madre così così ma poi il figlio va affidato
alla madre perché il
rapporto tra madre e figlio determina questa
necessità. In concreto in un caso
il consulente è venuto a dirci che il padre era più
idoneo della madre,
ma che in quel momento il figlio aveva paura di
perdere la madre. Quindi
labbiamo dato alla madre. Tutto è ovviamente
legato anche alletà dei
bambini. Queste sono semplici annotazioni.
Affrontando queste problematiche
vi renderete conto che ci sono realtà talmente
varie, sfaccettate e arti-
colate che non è possibile farsi delle convinzioni
di carattere generale che
valgano per tutti i casi.
Per quanto riguarda laffidamento dei figli
minori, non dobbiamo trascurare
lipotesi in cui nessuno dei genitori sia idoneo
ad allevare il figlio.
Non è una situazione che si verifica abitualmente e
per fortuna non è molto
frequente comunque può verificarsi in fatto che
nessuno dei due genitori sia
in grado di mantenere ed allevare ed educare il
figlio nellinteresse del figlio
stesso.
Ci sono delle indicazioni di carattere normativo che
sono legate alla
disposizione dellart. 155, III comma c.c. che
dice che in casi eccezionali e
gravi il figlio può essere collocato presso terze
persone; vi è però la disposizione
dellart. 8 della legge sul divorzio che invece
dà una regolamentazione
diversa di questa ipotesi e dice che nel caso in cui
il figlio non può
essere affidato né alluno né allaltro
genitore, il giudice può provvedere ad
affidare il figlio ai servizi sociali secondo le
disposizioni dellart. 2 della
legge sulle adozioni che prevede laffidamento
familiare.
Sulla compatibilità di queste due disposizioni
lopinione prevalente è
quella che, trattandosi di identiche situazioni
poiché la legge sul divorzio
regola più compiutamente la materia la stessa è
sicuramente prevalente sulla
vecchia disposizione dellart. 155 e quindi
anche nel procedimento di separazione,
ove il giudice ritenga che i figli non possano essere
affidati né a
luno né allaltro dei genitori, affiderà
il figlio ai servizi sociali che procederanno
allaffidamento familiare. Questo è il mezzo
attraverso cui molte
volte si giustifica un affidamento ad altri parenti;
molte volte abbiamo la situazione
che nessuno dei due coniugi è in grado di prendersi
cura dei figli,
vi sono però dei nonni che sicuramente possono
essere indicati come persone
idonee ad avere presso di loro i figli ed a curarsi
di loro. Ecco che
laffidamento ai servizi sociali, anche con
unindicazione da parte del Tri-
bunale, del giudice istruttore, su una collocazione
presso i nonni paterni o
materni può risolvere la situazione. Sicuramente
laffidamento ai servizi
sociali offre una maggiore garanzia perché diventano
loro gli arbitri, i gestori
di questo affidamento. Indubbiamente saranno loro ad
accertare se i
nonni sono idonei e saranno loro a seguire tutta la
fase temporanea, (perché
sia il codice che la legge sul divorzio che la legge
sullaffidamento parla di
temporaneità, di collocazione e di affidamento) per
vedere fino a quando
questa collocazione può essere mantenuta.
b) laffidamento congiunto e laffidamento
alternato
Laffidamento previsto dal codice civile in tema
di separazione è quello
monoparentale che risulta effettivamente il più
praticato anche su richiesta
concorde di entrambi i coniugi. La legge sul
divorzio, allarticolo 6, secondo
comma, parla anche di possibilità di un affidamento
congiunto od alternato,
forme di affidamento che sono senza dubbio
applicabili anche alla
separazione, stante la identità delle situazioni.
L'affidamento congiunto vuol dire che entrambi i
genitori provvedono
all'educazione, alla istruzione, alla cura ed al
mantenimento dei figli d'accordo
tra di loro. Ci deve essere un pieno consenso tra i
genitori che di volta
in volta stabiliranno se il figlio abiti con uno
oppure con l'altro, chi si occuperà
della scuola, chi delle altre attività ricreative e
istruttive e come ciascuno
dovrà contribuire al mantenimento, secondo le
proprie disponibilità.
In sostanza nell'affidamento congiunto non ci sono
regole, perchè le regole
sono affidate esclusivamente alle decisioni dei
genitori. Non ci sono regole,
ma non ci sono nemmeno assegni di mantenimento.
L'affidamento alternato invece è cosa che
normalmente si fa con un
certo discernimento, nel senso che non si può
pensare che un bambino stia
una settimana con un genitore e una settimana con un
altro, oppure, un mese
con un genitore e un mese con l'altro. Normalmente
l'affidamento alternato
si da quando i due genitori sono lontani tra di loro
e c'è necessità che il
figlio vada a scuola continuativamente in un posto e
poi le vacanze estive le
potrà trascorrere interamente con l'altra persona.
Questo anche soprattutto è
capitato quando si è trattato di regolare
l'affidamento tra persone che si erano
allontanate molto. Quindi l'affidamento alternato nel
senso che nei mesi
invernali sta con la madre e va a scuola, e con il
padre per tutto il periodo
in cui è libero da impegni scolastici, comprese
anche le vacanze natalizie.
c) l'assegnazione della casa coniugale
La sentenza definitiva del tribunale dovrà poi
provvedere anche
allassegnazione della casa coniugale, ma non è
detto che questa assegnazione
debba sempre avvenire. Questo perché se ci sono
figli maggiori o
minori, di regola lassegnazione della casa
coniugale verrà fatta al genitore
a cui sono stati affidati i figli minori o con cui
convivono i figli maggiorenni
ma non economicamente autosufficienti; questo anche
quando la casa sia
di proprietà esclusiva dellaltro coniuge.
Il problema sorge quando non ci sono figli ovvero ci
sono figli maggiorenni
che magari convivono ma economicamente
autosufficienti, cioè in
grado di provvedere a loro stessi. In questo caso la
casa coniugale sarà assegnata
a chi ne è lesclusivo proprietario perché
laltro coniuge non ha
nessun titolo di preferenza rispetto allaltra
parte. Però si può verificare il
caso in cui entrambi i coniugi siano comproprietari
della casa familiare,
non vi sono figli da mantenere e quindi non vi è
alcun criterio preferenziale
per attribuire la casa alluno o allaltro,
e in questo caso il tribunale non assegna
la casa a nessuno dei due.
Il provvedimento dellassegnazione della casa
coniugale è provvedimento
assai limitativo della proprietà. Va dato quando vi
sono i requisiti e
le condizioni. Assegnare la casa coniugale ad un
coniuge significa limitare
in modo molto pesante la proprietà, il diritto di
proprietà dellaltro coniuge,
limitazione che poi durerà fino a quando questo
provvedimento non sarà
revocato in sede di modifica delle condizioni.
Quando non ci sono criteri preferenziali, determinati
proprio
dallesistenza dei figli, la casa coniugale non
dovrebbe essere assegnata né
alluno né allaltro.
La situazione è diversa quando ci si trova in sede
di provvedimenti
provvisori del presidente, dopo la comparizione delle
parti, davanti a lui,
allinizio del procedimento. Se i coniugi ancora
convivono, il presidente è
tenuto a dire chi dei due deve andarsene. Salvo che
il tribunale in sede di
sentenza definitiva o revochi espressamente
lassegnazione provvisoria oppure
non dia la casa né alluno né allaltro,
quando non vi siano i criteri
preferenziali previsti dallarticolo 155 comma 4
del c.c..
Il tribunale comunque, quando non assegna la casa
coniugale, in sede
di sentenza definitiva, ovvero revoca
lassegnazione provvisoriamente disposta
dal presidente non è tenuto ad una condanna al
rilascio.
Sarà il laltro coniuge interessato a dover
agire, in base al suo titolo di
proprietà, per ottenere la disponibilità
dellalloggio. Il che non potrà avvenire
direttamente (salva la divisione o la nomina di un
amministratore) se si
tratta di un comproprietario che non può chiedere il
rilascio di tutto
lalloggio in suo favore.
A questo punto la casa sarà regolata dai diritti che
ciascuno ha. Se la
casa è in comproprietà si tratta quindi di regolare
lamministrazione di una
cosa di cui sono proprietari due persone in parti
uguali. O si procede alla
divisione, dopo il passaggio in giudicato della
sentenza di separazione, ov-
vero si va davanti al giudice in caso di disaccordo,
ai sensi dellart. 1105
c.c. perché in questo caso il tribunale in sede di
volontaria giurisdizione,
quando i coniugi non abbiano laccordo
sullamministrazione, può addirittura
nominare un amministratore che può affittare la casa
alluno o allaltro
o ad un terzo e assicurare in questo modo almeno una
parte del reddito a
chi non ne usufruisce
d) lopponibilità ai terzi
dellassegnazione della casa familiare
Lart. 6 della legge sul divorzio, prevede che
lassegnazione della casa
coniugale è trascrivibile ai fini della
opponibilità ai terzi, ai sensi
dellart.1599 c.c..
Una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 454
del 1989, ha detto
che lart. 155 c.c., che regola
lassegnazione della casa coniugale
nellambito della separazione, è illegittimo
nella parte in cui non prevede
che questa assegnazione possa essere trascritta ai
fini della opponibilità ai
terzi a vantaggio del coniuge affidatario della
prole. Questo vuol dire che,
sia nellambito della separazione che
nellambito dei divorzio,
lassegnazione della casa coniugale può essere
trascritta ai fini
dellopponibilità ai terzi anche se tale
assegnazione conserva la natura personale
e non reale del relativo diritto.
Succedeva, in tempi passati, anteriormente alla
riforma della legge sul
divorzio e anteriormente alla sentenza della Corte
Costituzionale, che il
marito o la moglie esclusivo proprietario della casa
coniugale, in caso di affidamento
dei figli e della casa coniugale allaltro
coniuge, si vendeva la
casa. Lacquirente ovviamente non era tenuto a
rispettare lassegnazione,
lassegnazione come diritto personale non era
opponibile allacquirente e
lacquirente prima o poi riusciva ad ottenere il
rilascio dellimmobile.
Con questa disposizione in materia di divorzio e con
lestensione di
questa disposizione in materia di separazione, si è
ovviato a questo problema.
Rimane però da chiarire qualche ulteriore dubbio.
La legge sul divorzio dice ai fini della
opponibilità ai terzi ai sensi
dellart. 1599. Lart. 1599 dice che
in caso di trasferimento a titolo particolare
nellambito della locazione di un immobile,
lacquirente è tenuto a
rispettare la locazione nei limiti del novennio salvo
che la locazione non sia
stata trascritta.
Il riferimento allarticolo 1599 del c.c.
dovrebbe significare che
lassegnazione della casa coniugale sia
opponibile in ogni caso ai terzi nei
limiti del novennio; e che quindi lassegnazione
della casa coniugale anche
se non trascritta, è opponibile ai terzi entro tali
limiti, mentre ove trascritta,
è opponibile fino a quando il provvedimento sarà
revocato.
Questa interpretazione, fatta propria da una
ordinanza della Corte Costituzionale,
è stata poi recepita da una serie di sentenze della
Corte di Cassazione
che hanno confermato come la necessità della
trascrizione riguarda
la sola assegnazione ultra novennale, ferma restando
l'opponibilità del
provvedimento in tutte le altre ipotesi.
La questione non è tuttavia ancora risolta perché
la stessa Cassazione,
nel corso del 1999, con altre pronunce, sembra aver
preso un orientamento
opposto a quanto precedentemente affermato.
e) laddebito nella separazione
Secondo il disposto dellarticolo 151 comma 2
del codice civile il
giudice, nel pronunciare la separazione, può su
richiesta di parte dichiarare
a quale dei due coniugi sia addebitabile la
separazione per comportamento
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Formula
molto vaga, ma che
corrisponde a quello che è il comune sentire di
tutti quanti, tenendo conto
che, secondo larticolo 143 del c.c. dal
matrimonio deriva lobbligo reciproco
di entrambi i coniugi, alla fedeltà, alla assistenza
morale e materiale,
alla collaborazione, alla coabitazione alla
contribuzione in relazione alle
proprie sostanze ai bisogni della famiglia, nonché
al mantenimento
alleducazione e allistruzione della prole
(articoli 147 e 148 del c.c.).
Si tratta cioè di stabilire se la intollerabilità
della convivenza, che viene
posta a base della separazione, sia stata provocata
da un comportamento
di uno dei due coniugi, che sia contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio.
Questo comportamento deve porsi come fattore causale
della intollerabilità
e per ottenere una pronuncia favorevole, il coniuge
che proposto la
domanda di addebito, deve dimostrare non solo tali
comportamenti, ma anche
che gli stessi sono stati determinanti per la
frattura della comunione
morale e materiale tra i coniugi stessi.
Gli episodi successivi al verificarsi della rottura,
cioè della incompatibilità
della convivenza, anche se gravi, non hanno molta
rilevanza, quando
la intollerabilità si è verificata a seguito di
situazioni non imputabili ad uno
solo dei coniugi o ad entrambi.
L'allontanamento dalla casa coniugale di uno dei due
coniugi è sicuramente
un comportamento contrario ai doveri del matrimonio,
però se
questo allontanamento non è altro che la conseguenza
di una intollerabilità
dovuta ad altre cause, questo allontanamento assume
una minore rilevanza
se non addirittura nessuna rilevanza. Se
laccordo tra i coniugi è venuto a
mancare per incompatibilità caratteriali, per
divergenze o diversità di educazione
o di estrazione, lallontanamento volontario del
coniuge dalla vita
familiare, per sottrarsi a continui litigi, se pur
astrattamente contrario ai doveri
del matrimonio, può non essere ritenuto sufficiente
per una addebitabilità
della intollerabilità.
Diverso è il caso in cui un coniuge si sottrae al
dovere di coabitazione
per andare a convivere con un'altra persona, senza
che laltro glie ne abbia
dato motivo alcuno.
La Cassazione, se voi fate un giro di tutte le
sentenze che possono trovarsi,
ripete molte volte che per stabilire
l'addebitabilità, si deve valutare
comparativamente il comportamento di entrambi i
coniugi, per vedere se un
comportamento astrattamente idoneo ad una pronuncia
di addebito non sia
altro che la conseguenza del comportamento compiuto
dall'altro coniuge.
Se una parte viene convenuta per rispondere anche
dell'addebito, pur
non chiedendo in via riconvenzionale l'addebito
dell'altro, può comunque
dedurre a sua volta i fatti che dimostrano che, in
realtà, il comportamento
asseritamente contrario ai doveri del matrimonio, da
parte sua è stato in realtà
provocato da un comportamento dell'altra parte.
Se vogliamo scendere in qualche particolare possiamo
dire che il mutamento
della fede religiosa di uno dei coniugi (la
Cassazione lo ha sempre
detto) non può costituire motivo di addebito,
perché ognuno è libero di abbracciare
tutte le religioni, a meno che il fatto di
abbracciare una determinata
fede religiosa non imponga all'altro coniuge
determinati comportamenti
contro la sua volontà.
Il grave stato di infermità di uno dei coniugi e
l'omissione da parte
dell'altro di una adeguata assistenza, secondo la
Cassazione, può essere
considerata come addebito solamente quando vi sia
l'intenzione di sottrarsi
alla solidarietà del matrimonio ma non quando (e qui
devo dire la differenza
è molto sottile) si tratti semplicemente di una
presa d'atto di una intollerabilità
del matrimonio che si è verificata per ragioni
obiettive e che non
può essere addebitata né all'uno né all'altra
parte.
L'adulterio sicuramente è causa di pronuncia di
addebitabilità però anche
in questo caso bisogna valutare se lo stesso è stato
la causa della intollerabilità
della convivenza. In senso contrario si può
dimostrare che dopo
lepisodio vi è stata una vera riconciliazione
tra i coniugi o che entrambi si
ritenevano liberi dall'obbligo di fedeltà.
Anche l'adulterio "putativo" può essere
preso come motivo di addebito
se una semplice relazione amicale assume
all'esterno i connotati di una
vera e propria relazione intima, che può suonare
come grave offesa allaltro
coniuge.
Gli atteggiamenti autoritari di uno dei coniugi nei
confronti dell'altro,
quando eccedono i limiti della comune convenienza,
possono essere posti
alla base di una pronuncia di addebito e lo stesso
vale anche per gli aspetti
caratteriali negativi da parte di un coniuge, quando,
gli stessi rendendo impossibile
la vita all'altro coniuge, (come ad esempio in
relazione a particolari
principi e convinzioni originali e inconsuete).
Fino a poco tempo fa, il comportamento di uno dei
coniugi, durante il
procedimento di separazione, e fino alla pronuncia di
separazione poteva
essere valutato come motivo di addebito, nel senso
che fino al momento
della pronuncia definitiva della separazione si
riteneva che prevalesse tra i
coniugi l'obbligo della fedeltà.
Questo orientamento è stato ormai superato per la
considerazione che
sin dal momento della comparizione delle parti
davanti al presidente in sede
di separazione, vengono meno quei doveri che nascono
dal matrimonio,
tra cui quello della fedeltà, e che presuppongono
una coabitazione che viene
a cessare.
f) il mantenimento del coniuge nella separazione
Mantenimento vuol dire il soddisfacimento di esigenze
di vita che
vanno al di là della sola sussistenza, ed è
profondamente diverso dagli alimenti
devono assicurare la semplice sopravvivenza anche se
ovviamente
correlata alla condizione del destinatario.
In regime di separazione, quando uno dei due coniugi
non ha i mezzi
sufficienti per provvedere al proprio mantenimento,
ha diritto ad avere dall'altro
coniuge un assegno che, secondo la Cassazione, deve
assicurargli lo
stesso tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio.
Nel regime di separazione, infatti, i coniugi sono
ancora sposati e la
tendenza è quella di mantenere per quanto è
possibile lo stato di entrambi
nelle medesime condizioni in cui erano prima della
separazione, indipendentemente
da uno stato di bisogno in cui versi il destinatario
dellassegno.
Se un coniuge guadagna 200 milioni l'anno e l'altro
coniuge ne guadagna
30 è evidente che in regime di matrimonio, in
costanza di matrimonio, i
due signori avevano un tenore di vita corrispondente
a 230 milioni l'anno.
Questo regime di vita però era sicuramente,
prevalentemente se non
esclusivamente, sostenuto dai redditi di uno dei due
coniugi. Al momento
della separazione, quindi al coniuge più debole deve
essere assicurata la
possibilità di avere un tenore di vita per quanto
possibile vicino a quello
che godeva in circostanza di matrimonio.
Ma le più grosse difficoltà si verificano quando i
redditi delle parti, o
di quella tenuta al mantenimento, sono molto modesti.
In questi casi, più
che al criterio del tenore di vita il tribunale deve
cercare di contemperare le
opposte esigenze e di evitare, per quanto possibile,
che ci siano persone ridotte
sul lastrico. Si tende a trovare il giusto mezzo per
consentire ad entrambe
le parti se non un tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza
di matrimonio, un minimo di sopravvivenza, in
proporzione dei redditi disponibili
da entrambi o da un solo coniuge.
In questa valutazione influisce la disponibilità
della casa coniugale,
nonché le esigenze o le possibilità di ciascuno in
relazione ad una propria
sistemazione abitativa.
Se uno dei due coniugi usufruisce della casa
coniugale di sua proprietà
o di proprietà comune, può avere diritto ad un
assegno di mantenimento ridotto
se laltro coniuge è costretto ad affittare un
alloggio.
Quando parliamo di un coniuge che guadagna 1 milione
e mezzo che
appartiene a quella fascia sociale che ormai viene
chiamata dei nuovi poteri
e la moglie non fa nulla, anche dividendo a metà
questo reddito, con 800
mila lire da una parte e 800 mila lire dall'altra
entrambi subiranno inevitabilmente
un peggioramento della loro condizione.
Per quanto attiene allobbligo per il coniuge
nullatenente separato di
procurarsi i mezzi di sussistenza, un indirizzo
giurisprudenziale della Cassazione
sostiene che se i coniugi durante il periodo di
matrimonio avevano
convenuto che uno dei due non lavorasse (e questo poi
può ricavarsi per i
fatti concludenti cioè nel senso che la moglie non
aveva mai lavorato il marito
non l'aveva mai incitata a trovarsi un lavoro), nel
periodo di separazione
la moglie non è tenuta ad andare a lavorare.
In giurisprudenza si trova anche lindirizzo che
sostiene che il coniuge
che non lavora deve dare la prova della sua
impossidenza cioè che non ha
beni e che non lavora, mentre grava sullaltro
coniuge lonere della prova
contraria.
Vi è comunque, specialmente nelle magistrature di
merito, la tendenza
ad avvicinare i requisiti necessari per ottenere
lassegno di mantenimento a
quelli che consentono lattribuzione di un
assegno divorzile, che consistono
nella prova della impossibilità per il coniuge di
procurarsi il sostentamento
per ragioni obiettive. Anche se permane
una differenza di valutazione
nelle due situazioni, non vi è dubbio che anche per
quanto attiene alla separazione,
si deve tenere conto delle capacità professionali e
delle attitudini
del coniuge beneficiario dellassegno, per non
far sì che lassegno di mantenimento
di tramuti in una sorta di rendita parassitaria.
In materia di separazione non è previsto come invece
in materia di divorzio
l'adeguamento annuale dell'Istat; comunque è ormai
una costante
che anche l'assegno di mantenimento deve essere
sottoposto all'adeguamento
Istat, il che evita delle periodiche domande di
adeguamento fondate sulla
svalutazione della moneta.
Nell'ipotesi in cui con la sentenza definitiva vi sia
una riduzione dell'assegno
di mantenimento disposto dal Presidente del Tribunale
non vi è l'obbligo
di restituzione perché chi ha ricevuto
lassegno per il proprio
mantenimento e lo ha consumato, non può aver
accantonato delle somme in
previsione di una futura restituzione.
g) le indagini patrimoniali
La legge sul divorzio prescrive che le parti debbano
comparire davanti
al presidente del Tribunale, con una documentazione
completa della loro situazione
economica e stabilisce anche che in caso di
contestazione il Tribunale
può disporre indagini anche a mezzo della Polizia
Tributaria.
Queste norme sul divorzio sono ritenute generalmente
applicabili anche
alla separazione, stante la identità della
situazione che non consente un
diverso trattamento in relazione alla circostanza che
si tratti di un giudizio
di separazione oppure di divorzio. Si tratta di una
interpretazione analogica
ed estensiva, nel rispetto dellarticolo 3 della
Costituzione, che evita di sollevare
questioni davanti al Giudice delle leggi.
Se c'è un obbligo delle parti di presentare la
completa documentazione
fiscale, il mancato adempimento di tale onere può
essere fonte di convincimento
per il giudice in relazione ai redditi della parte
inadempiente.
Una volta che una parte ha esibito la documentazione
fiscale, laltra
parte può contestarne le risultanze e a questo punto
il Tribunale può disporre
le indagini anche a mezzo della Polizia
Tributaria:
Si tratta di un potere assai ampio di indagine,
nellambito del quale
possono essere presi anche senza specifiche
richieste, tutti i provvedimenti
del caso a seconda delle circostanze. Il tribunale
oltre che chiedere informazioni
alla Guardia di Finanza (o ai Carabinieri o alla
Polizia) può disporre
una consulenza tecnica attraverso la quale si può
accertare una situazione
societaria, bancaria o previdenziale. Il consulente
può utilizzare anche gli
studi di settore in base, validi ai fini fiscali, per
stabilire, in mancanza di altri
elementi, il reddito di una determinata attività.
L'assegno di mantenimento va dichiarato nel modello
Unico da parte
del beneficiario, mentre chi è tenuto a
corrisponderlo lo può dedurre dai
propri redditi.
h) il contributo al mantenimento dei figli
E regola generale, rispetto alla quale non vi
sono eccezioni, che il genitore
affidatario dei figli minori abbia diritto ad un
contributo per il mantenimento
degli stessi, a carico dellaltro genitore.
Contributo che, in base
alla disposizione dellarticolo 147, deve essere
commisurato ai redditi di
entrambi, nel senso che ciascuno è tenuto in
proporzione alle proprie sostanze.
Tale contributo viene stabilito provvisoriamente in
sede di udienza
presidenziale e stabilito definitivamente nella
sentenza di separazione, al
termine dellistruttoria.
E' una richiesta abbastanza comune da parte di chi
corrisponde degli
assegni all'altro coniuge per il mantenimento dei
figli, pretendere di non essere
più obbligato con il raggiungimento della maggiore
età dei figli stessi.
Il raggiungimento della maggiore età del figlio,
invece, secondo la unanime
opinione di tutti, non fa cessare l'obbligo del
mantenimento da parte
del coniuge non affidatario.
Se questo principio è del tutto evidente e deriva
dal disposto
dellarticolo 147 del codice civile, non è
altrettanto agevole giustificare il
permanere in capo al genitore affidatario del diritto
ad ottenere dallaltro il
contributo, pro quota, al mantenimento stesso.
Ciò per la considerazione
che con il raggiungimento della maggiore età, il
figlio assume una piena
capacità di agire che giustifica una sua azione per
ottenere direttamente la
realizzazione del suo diritto nei confronti sia del
padre che della madre.
In realtà la giustificazione della pretesa del
genitore affidatario a chieder
ed ottenere, iure proprio, un contributo per
il mantenimento della prole
maggiorenne, convivente e non economicamente
autonoma, deriva da una
costruzione giurisprudenziale, sorretta dalle
pronunce della Cassazione, secondo
cui linerzia del figlio, che non si adopera e
dimostra che intende
farsi mantenere dal padre o dalla madre con la quale
convive, autorizzano
una legittimazione derivante da una sorta di
surrogazione.
Le condizioni giustificano tale legittimazione sono
la convivenza e poi
il fatto che questo figlio non svolga una attività
lavorativa che sia sufficiente
al suo mantenimento in relazione alla sua
professionalità.
Se un figlio maggiorenne pur non avendo una propria
occupazione
lavorativa decide di andare ad abitare da solo,
perchè non va d'accordo con
il padre e con la madre, entrambi i coniugi sono
tenuti a corrispondere la
somma necessaria al suo mantenimento, ma è evidente
che a questo punto
l'unico soggetto legittimato a chiedere e a
pretendere è questo figlio, non
più la persona con cui viveva.
Lo stesso deve dirsi se il figlio o la figlia
maggiorenne si sposano: la
legittimazione del genitore al mantenimento cessa
anche se la nuova famiglia
rimane (o torna) ad abitare nella abitazione materna
o paterna, ampliando
le condizioni di convivenza e ciò perché sul nuovo
coniuge gravano
gli oneri del mantenimento, in prima persona.
L'altra ipotesi in cui cessa lobbligo del
mantenimento per la prole
maggiorenne è quella del figlio che trova finalmente
una occupazione. A
questo punto, evidentemente, bisogna vedere in fatto
che tipo di attività
svolge, se effettivamente è una attività, può
essere considerata corrispondente
alla professionalità e alla qualificazione del
figlio, perchè è ovvio,
che se un ragazzo laureato va a fare saltuariamente
il cameriere in un ristorante
durante la stagione estiva, non possiamo sicuramente
dire che abbia
raggiunto una autonomia economica in relazione
proprio al tipo di attività
che svolge.
Bisogna anche dire che se invece il figlio viene
assunto con un contratto
a termine, oppure con uno dei vari tipi di contratto
che comunque
consentono l'inserimento nel mondo del lavoro (non
deve essere per forza il
cosiddetto posto fisso, ormai il posto fisso non c'è
più, piano piano cominciamo
a scordarcelo) cessa l'obbligo al contributo del
mantenimento, cessa
con l'inserimento nel mondo del lavoro in modo
corrispondente alla professionalità
acquisita in relazione agli studi fatti.
E una volta entrato nel mondo del lavoro, una volta
che il figlio viene
ad allontanarsi da casa dimostrando di essere
autonomo, una volta che il figlio
ha contratto matrimonio, la legittimazione del padre
o della madre di
chiedere all'altro genitore i contributi al
mantenimento, non può più tornare.
Si sposa la figlia, va via di casa, poi si separa dal
marito e torna a casa: a
questo punto la madre presso cui la figlia vuol
tornare non ha la legittimazione
a chiedere il contributo al mantenimento all'altro
genitore. La stessa
cosa succede quando il ragazzo torna a casa, la
stessa cosa succede quando
il ragazzo che ha trovato lavoro viene licenziato.
Attenzione però: il fatto
del venire meno della legittimazione del genitore con
cui alla fine ritorna a
convivere il ragazzo (in modo non autonomo
economicamente), non vuol
dire che l'altro genitore è esonerato dall'obbligo
di mantenimento, vuol dire
solamente che è il ragazzo che, a questo punto, è
il solo legittimato a chiedere
direttamente il mantenimento all'altro genitore sia
pure sotto forma di
integrazione del mantenimento che già fornisce il
genitore con il quale convive.
Come abbiamo già accennato, quando noi parliamo di
mantenimento,
parliamo di qualcosa di più degli alimenti:
mantenimento vuol dire fornire
ad una persona tutto quello che gli serve per vivere,
ma non solo, anche per
divertirsi, svagarsi in relazione, diciamo, al
livello sociale. Gli alimenti significano
qualcosa di molto meno. Significa il fornire il solo
necessario per
vivere.
Quando il ragazzo è diventato anche temporaneamente
autonomo, nel
senso cui noi abbiamo parlato prima, e poi ad un
certo momento perde questa
sua autonomia, quando vi è stato un inserimento nel
mondo del lavoro,
che successivamente viene meno si deve parlare
esclusivamente di alimenti
e non di mantenimento.
4, LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
a) la separazione consensuale
La separazione consensuale è prevista dagli articoli
150 e 158 del codice
civile ed il relativo procedimento è disciplinato
dallarticolo 711 del
codice di rito.
Il ricorso al tribunale deve essere presentato da
entrambi i coniugi, ma
è consentita la presentazione anche da parte di uno
solo, che deve poi notificare
allaltro il decreto di convocazione delle
parti. Nel ricorso devono
essere indicate le condizioni concordate riguardanti
i coniugi stessi e la prole.
E prevista una udienza in cui il presidente
deve tentare la conciliazione,
al cui esito negativo, la separazione viene omologata
dal tribunale con un
provvedimento in camera di consiglio.
Quando il tribunale ritiene che gli accordi tra i
coniugi riguardanti
laffidamento e il mantenimento dei figli, sono
in contrasto con gli interessi
dei figli stessi, è prevista una nuova convocazione
con le indicazioni delle
modificazioni da adottare, al termine della quale, se
le condizioni non vengono
modificate in modo soddisfacente, il tribunale può
semplicemente rifiutare
lomologazione.
Il codice civile e quello di procedura civile,
sembrano escludere che il
tribunale possa rifiutare lomologazione se non
con riguardo alla insufficienza
o inidoneità delle condizioni concordate riguardanti
laffidamento o
il mantenimento dei figli.
Ma non vi è dubbio che il tribunale debba
controllare che il procedimento
di separazione sia stato perseguito dai coniugi per
realizzare una situazione
giuridica prevista dalla legge, secondo gli scopi e
le finalità speci-
ficatamente previste, che riguardano la cessazione
degli obblighi derivanti
dal matrimonio, quale risultato di una
intollerabilità della convivenza.
Nel caso in cui risulti che la separazione viene
chiesta per altri scopi, e
che il fine perseguito dai coniugi è quello di
realizzare un atto solamente
formale, che possa servire loro per altri fini, non
sostenuto da una genuina
volontà di effettiva separazione, il tribunale non
si può prestare a quella che
altro non è che una chiara simulazione, molte volte
sorretta da intenti fraudolenti.
b) Il trasferimento di beni immobili nella separazione
e nel divorzio
Uno degli argomenti più attuali ed più incerti è
quello relativo alla
possibilità del trasferimento dei beni immobili
nell'ambito della separazione
consensuale (o nell'ambito del divorzio congiunto).
Per un trasferimento immobiliare la legge richiede la
forma scritta e
quando questo trasferimento viene fatto nell'ambito
di un verbale di separazione
ovvero nella forma di un verbale di condizione in un
divorzio congiunto,
si realizza una scrittura con la firma delle parti
che viene autenticata
dalla sottoscrizione del funzionario che assiste il
giudice nel corso dell'udienza.
Questo verbale di condizioni analogamente a quello
che avviene
per un verbale di conciliazione assume valore di
scrittura privata autenticata,
che, secondo la Cassazione, costituisce un titolo
idoneo per la trascrizione.
Il tribunale, che omologa la separazione ho sentenzia
il divorzio congiunto,
non assume alcuna responsabilità in ordine alla
validità di un trasferimento
immobiliare siffatto nel senso che se c'è un valido
trasferimento lo
è per volontà delle parti, senza che il suo
provvedimento abbia alcuna efficacia
in tal senso.
Per quanto riguarda la validità del trasferimento
possono avanzarsi
molti e seri dubbi, perché nel 1985 c'è stata la
legge sul condono edilizio e
nell'ambito di questa legge ci sono delle
disposizioni assai precise che sanciscono
di nullità i trasferimenti che non abbiano
determinati requisiti relativi
alla indicazione della concessione edilizia,
all'allegazione della relativa
domanda di condono, ovvero alla dichiarazione
sostitutiva per quanto riguarda
gli immobili costruiti prima del 1967, a quella sulla
regolarità urbanistica
dellimmobile e sulla dichiarazione dei redditi
nelle denunce fiscali.
In mancanza di tali requisiti secondo la legge, i
trasferimento sono
nulli e non possono essere rogati, il che mette
in serio dubbio la validità
dei trasferimenti, sia pure trascritti, che non siano
stati compiuti con
lintervento del notaio.
Tali trasferimenti sono diventati dattualità,
da quando una recente
sentenza della Corte Costituzionale ha equiparato il
regime fiscale tra i procedimenti
di separazione e quelli di divorzio, che già
prevedeva una totale
esenzione in base allarticolo 19 della legge n.
74 del 1987. A seguito di tale
pronuncia gli uffici fiscali hanno ritenuto di
mandare esenti dallimposta
di registro quei trasferimenti immobiliari che
traggono origine dalla separazione
o dal divorzio. Da qui la tendenza delle parti, per
usufruire della esenzione,
di inserire tra le condizioni della
separazione o del divorzio i
trasferimenti immobiliari, anche in occasione di
domande congiunte di
modifica delle relative condizioni.
DOCUMENTI (ESENTI DA BOLLO) NECESSARI PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE:
1) Estratto per sunto dei Registri di Matrimonio;
2) Stato di Famiglia dei coniugi;
3) Certificato di Residenza dei coniugi.
DOCUMENTI (ESENTI DA BOLLO) NECESSARI PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE:
Stessi documenti della separazione consensuale oltre all'ultima dichiarazione dei redditi (o equipollente) della quale sono scaduti i termini per la presentazione.