COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE
Una
denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del
danno.
Se
non vi è accordo sulle modalità del sinistro richiedere l'intervento dell'autorità
(Polizia, Carabinieri o Vigili Urbani).
E'
necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni
·
compilare
accuratamente il modulo blu (Constatazione
amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro) seguendo le istruzioni riportate
nell'ultima pagina del modulo stesso;
·
firmarlo
e farlo firmare anche all'altro conducente (se si rifiuta chiedere l'intervento
dell'autorità);
·
se
firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le
rimanenti all'altro conducente;
Se
nessuno dei due conducenti ha con se il modulo blu, raccogliere su un foglio i seguenti
dati:
·
data,
luogo ora del sinistro;
·
tipo
e targa dell'altro autoveicolo;
·
compagnia
di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare dal contrassegno esposto sul
parabrezza);
·
cognome,
nome, indirizzo, numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;
·
generalità
del proprietario dell'altro veicolo se è diverso dal conducente;
·
descrizione
dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
·
generalità
degli eventuali feriti;
·
generalità
degli eventuali testimoni;
·
autorità
eventualmente intervenute;
Nel
caso di contestazioni sulla responsabilità chiedere l'intervento dell'autorità.
Consigli
Utili:
E
estremamente importante scattare delle fotografie sul luogo dellincidente,
considerando nella fotografia stessa tutti gli elementi sia fisici che atmosferici che al
momento del processo potrebbero non essere più presenti.
Rilevare
tutti gli elementi che servono a fare chiarezza sul caso (es.: schizzo raffigurante la
dinamica dellincidente, nomi di testimoni presenti, eventuali ostacoli,
tracce di frenata, ecc.).
Recarsi
sempre al Pronto Soccorso per accertamenti anche quando si accusano lievi dolori perché
il trauma potrebbe essere più grave del previsto e chiedere l'intervento dell'autorità.
E'
opportuno se, vi è accordo con gli altri conducenti coinvolti, redigere una dichiarazione
comune.
Non
sottoscrivere alcuna dichiarazione senza averla attentamente letta!
Nel
dubbio non firmare!
Conservare
con cura tutti i documenti in originale;
Trova l'indirizzo della Compagnia di Assicurazione avversaria!
LA
RESPONSABILITÀ:
E'
opportuno rammentare che l'art. 2054 del codice civile prevede, salvo prova contraria, la
presunzione di pari responsabilità dei conducenti in caso di urto fra veicoli a motore.
La
prova contraria può essere fornita con il rapporto della autorità intervenuta sul luogo
del sinistro, a mezzo di testimoni, con il modulo CAI sottoscritto dalla controparte, ecc.
Diverso
è il caso del danno arrecato al pedone a vantaggio del quale viene presunta la colpa
lautomobilista investitore, mentre il pedone dovrà fornire solo la prova del danno
subito.
IL
DANNO:
I
danni da incidente stradale possono essere: i danni materiali (auto, moto, bicicletta
ecc.) e i danni alla persona (biologico da invalidità temporanea e permanente) oltre, in quest'ultimo caso, ai danni morali.
Fino al 9% di invalidità si utilizza, ex art. 5, co. 2, della Legge 57/2001, la tabella del danno biologico di lieve entità; oltre il 9% di invalidità si utilizza la tabella del Tribunale di Milano.
Al suddetto danno biologico da invalidità permanente (IP) occorre aggiungere il danno biologico da invalidità temporanea assoluta o totale (ITA / ITP) e il danno biologico da invalidità temporanea parziale (ITP).
I valori di liquidazione al momento sono i seguenti:
1) per ogni giorno di ITA o ITP = 40,16;
2) per ogni giorno di ITP al 75% = 30,12;
3) per ogni giorno di ITP al 50% = 20,08;
4) per ogni giorno di ITP al 25% = 10,04.
I danni morali, nelle micropermanenti, vengono di solito calcolati da 1/4 a 1/3 del danno biologico da IP.
In
taluni casi a coloro che sono portatori di un reddito da lavoro autonomo può altresì
spettare il danno da lucro cessante rapportato al periodo di invalidità temporanea o alla
percentuale di invalidità permanente purché quest'ultima sia superiore al 10%
In
ogni caso spettano le spese sostenute a causa del sinistro: recupero trasporto auto,
mediche, farmaceutiche, ecc.
Allorquando
la riparazione dell'auto è antieconomica (cioè quando
il costo della riparazione supera il valore dell'auto) spetterà un
risarcimento pari al valore medio Eurotax dell'auto oltre le spese per la demolizione,
immatricolazione dell'auto nuova, nonché le mensilità non usufruite della tassa di
circolazione.
E
bene ricordarsi di conservare tutte le ricevute delle spese in originale, e in regola con
le normative fiscali, perché, al momento del risarcimento le spese subite dovranno essere
dimostrate.
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ATTENZIONE !
Dal 1° gennaio 2006 è entrato ufficialmente in vigore il Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/05 n. 209), varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 2 settembre, su proposta del ministero delle Attività produttive.
Il Testo unico ha ridimensionato ed accorpato in 355 articoli gli oltre mille provvedimenti vigenti, compresi due Decreti Regi del 1922 e del 25, che regolavano il settore. Il provvedimento, infatti, ha rivisto lintera materia attuando una significativa operazione di semplificazione e delegificazione. Tra i punti più importanti del Codice cè da evidenziare la trasparenza nelle condizioni di contratto, con lobbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza; la chiarezza nelle procedure di liquidazione degli indennizzi e nella vendita dei prodotti assicurativi anche a contenuto finanziario; sanzioni di maggiore efficacia a carico di imprese ed intermediari; risarcimento del trasportato da parte dellassicurazione del veicolo; rimborso del premio - per il periodo fino alla scadenza del contratto - in caso di vendita o furto del veicolo; liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada; più trasparenza nellofferta di assicurazioni nei rami danni e vita; istituzione di un registro unico elettronico per gli operatori del settore; tempi più brevi per chi vuole avviare una nuova impresa di assicurazioni; il rafforzamento dei poteri di indagine e di vigilanza attribuiti allIsvap (lAuthority sulle assicurazioni), ad eccezione degli obblighi sulla vigilanza informativa che necessitano di una integrazione regolamentare ancora da attuare.
Ma la maggiore novità è rappresentata dalla disciplina prevista per il nuovo sistema di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (Rc auto) che, tuttavia, diventerà operativo solo dal 1° aprile 2006, ovvero entro 90 giorni dallentrata in vigore del Codice, per applicarsi ai sinistri a partire dal 1°agosto 2006.
A breve, quindi, gli automobilisti saranno rimborsati dei danni di un incidente direttamente dalla propria compagnia che si rivarrà successivamente su quella del danneggiante. Lindennizzo definisce infatti lestensione obbligatoria della procedura Cid che attualmente è limitata ai soli automobilisti che firmano consensualmente il modulo di constatazione amichevole.
Clicca qui per vedere le disposizioni del codice delle assicurazioni immediatamente applicabili !