REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI PER ESSERE AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

E’ possibile presentare istanza per essere ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R 30.05.2002 n. 115, qualora l’interessato sia titolare di un reddito imponibile annuo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad   9.723,84.

Tuttavia qualora l’interessato risulti convivente con il coniuge o con altri familiari la soglia di reddito di € 9.723,84 sarà elevata di €1.032,91 per ogni convivente.

Si terrà invece conto solo reddito personale dell’interessato quando sussista un conflitto di interessi con gli altri componenti della famiglia.

La documentazione da produrre ai fini della richiesta è la seguente:

-           Carta d'Identità;

-           Codice fiscale;

-           Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia anagrafico (è sufficiente una sola copia a nome dell’interessato);

-           Dichiarazioni redditi (Modello Unico, CUD, Modello 730, o altro), nonché la documentazione relativa ai redditi  esenti o da pensione, percepiti nell'anno precedente,  ed eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti i motivi della mancata presentazione;

-           Copia eventuale contratto di lavoro e buste paga relative all’anno in corso;

-           Copia eventuali libretti di pensione (invalidità, reversibilità, vecchiaia, ecc).

Qualora sussistano, sulla base delle dichiarazioni  e delle produzioni dell'interessato,   i requisiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (requisiti che saranno valutati ed accertati dal Giudice), l’Avvocato, senza assunzione di responsabilità alcuna,  predisporrà la relativa istanza, con allegata la autocertificazione, attestante la consistenza delle predette condizioni reddituali, che dovrà  essere personalmente sottoscritta dall’interessato.

Per quanto riguarda lo straniero non appartenente all'Unione Europea l'istanza di ammissione va corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

Tuttavia nel caso in cui risulti impossibile produrre la suddetta certificazione  in luogo della stessa  può esssere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dall'interessato. 

ATTENZIONE:   La falsità o le omissioni nella suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione sono puntite con la reclusione da 1 a 5 anni  e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio.

N.B.: Ogni competenza legale per l’attività compiuta dall’Avvocato antecedentemente alla presentazione al giudice della suddetta istanza,  fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 109 del DPR 115/2002 (riserva di presentazione entro 20 giorni  a decorrere dal primo atto in cui interviene il difensore) sarà esclusivamente a carico dell’interessato.

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