LO SCIOGLIMENTO
O LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
1. LE CONDIZIONI DEL DIVORZIO
a) il divorzio dopo la separazione legale
Quando parliamo di divorzio nel 90% dei casi noi
parliamo di divorzio
conseguente ad una separazione. Le condizioni che
giustificano e che
abilitano la persona a produrre domanda di cessazione
degli effetti civili del
matrimonio quando si tratta di matrimonio
concordatario religioso, ovvero
scioglimento del matrimonio quando si tratta di
matrimonio civile, sono indicate
nella legge sul divorzio che fa un elenco abbastanza
preciso e chiaro.
In questa sede basta soffermarci su quello che è
innanzitutto la ragione
principale che consente la pronuncia di divorzio e
che è la separazione
ininterrotta per tre anni a partire dalla data della
comparizione davanti al
Presidente del Tribunale con riferimento sia alla
separazione consensuale
che alla separazione contenziosa, sia alla
separazione contenziosa trasformata
in una separazione consensuale. Quindi dalla
comparizione davanti al
Presidente nella presentazione alla presentazione
della domanda di divorzio
devono intercorrere obbligatoriamente tre anni.
Attenzione! Questi tre anni vengono considerati
giustamente un presupposto
processuale. Non sono una condizione dell'azione che
può maturarsi
nel corso del giudizio ma è un presupposto
processuale nel senso che
se viene presentato ricorso il giorno prima della
scadenza dei tre anni il ricorso
viene dichiarata inammissibile!
b) il divorzio ottenuto all'estero
Altra ipotesi abbastanza ricorrente, è quella del
coniuge che ha ottenuto
all'estero il divorzio o che comunque si è sposato
all'estero. Il coniuge,
cittadino italiano, che è rimasto in Italia e che
vede l'altro coniuge cittadino
straniero usufruire del divorzio presso il suo paese,
può presentare anche
lui domanda di divorzio, anche e prescindendo da una
pregressa separazione.
Devo dire che questa norma è stata interpretata in
un senso abbastanza
restrittivo sia dal Tribunale di Roma nel senso che
quando la legge dice "il
divorzio può essere chiesto nel caso in cui l'altro
coniuge cittadino straniero
ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo
scioglimento del matrimonio o ha
contratto all'estero un altro matrimonio"
bisogna che il coniuge italiano abbia
subito il divorzio (cioè che all'estero fosse stato
l'altro coniuge a chiedere
il divorzio). Esistono comunque molte pronunce di
altri giudici di merito
che danno valore al fatto oggettivo della pronuncia
del divorzio estero, anche
se consensuale, o addirittura se richiesto dallo
stesso coniuge italiano.
c) il riconoscimento della sentenza straniera di
divorzio
La legge sul diritto internazionale privato la 218
del 95, dice che la
sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza
che sia necessario il ricorso
ad alcun procedimento. A questo punto che cosa
succede? Se uno ha una
sentenza di divorzio straniera può andare da un
Ufficiale di stato civile e
farsi trascrivere il divorzio?
Le regole della legge 218 del 1995, dicono di si ed
effettivamente
lUfficiale dello Stato Civile che sia stato
posto in grado di controllare la
competenza del giudice straniero ed il rispetto delle
regole del contradditto-
rio nel procedimento di divorzio estero, deve
procedere alla annotazione.
Nei casi dubbi può chiedere alla Corte di Appello
una pronuncia sulla validità
della statuizione, facendo rivivere una sorta di
procedimento di delibazione,
che è stato espunto dal codice di procedura civile.
Tali disposizioni sono state del resto confermate in
modo ancor più
tassativo dal nuovo regolamento europeo, nel caso di
divorzio pronunciato
da una autorità di uno Stato membro.
2. IL PROCEDIMENTO
a) il ricorso, la competenza e la giurisdizione
Per ottenere un "divorzio" vi è la
necessità di presentare un ricorso;
nel ricorso deve essere indicata la domanda; la
competenza è quella del
Tribunale dove risiede il coniuge convenuto; nel caso
che il coniuge risieda
all'estero la competenza spetta al Tribunale del
luogo di residenza dell'attore;
nel caso in cui entrambi i coniugi risiedano
all'estero può essere adito
qualunque Tribunale. Per quanto riguarda la
giurisdizione, le regole che
abbiamo già visto a proposito della separazione sono
valide anche per
quanto riguarda il procedimento di divorzio, sulla
base delle disposizioni
della legge 218 del 1995 e del nuovo Regolamento
europeo.
b) l'eccezione di interruzione della separazione
Per quanto riguarda la struttura del processo, il
giudizio si presenta
abbastanza semplice. Vi è una domanda di divorzio,
normalmente sulla
domanda non vi è opposizione in quanto sono maturate
le condizioni e i
presupposti processuali per lo scioglimento del
matrimonio, o la cessazione
degli effetti civili; l'altra parte non si oppone a
questa pronuncia e di solito
il giudizio si protrae esclusivamente per quanto
attiene alle altre questioni
di carattere patrimoniale oltre a quelle che
coinvolgono i figli: affidamento
dei figli minori, contributo al mantenimento dei
figli, e soprattutto assegno
divorzile.
Abbiamo parlato della cessazione dell'efficacia della
separazione in
caso di riconciliazione dei coniugi, questo è
l'argomento principale per
quanto attiene alla realizzazione di quel presupposto
processuale che abbiamo
visto essere il protrarsi della separazione
ininterrotta per tre anni.
Questo perché, nel caso in cui vi sia stata una
interruzione della separazione
Indubbiamente, il divorzio non può essere chiesto se
non decorsi
tre anni da un eventuale nuova decisione sulla
separazione e nel giudizio di
divorzio è l'altro coniuge convenuto che deve
eccepire l'interruzione della
separazione per paralizzare l'azione di divorzio.
Questo perché la legge sul
divorzio quando parla di separazione protratta oltre
tre anni dice che l'eventuale
interruzione della separazione deve essere eccepita
dalla parte convenuta.
Che cosa è l'eccezione di interruzione della
separazione? E una eccezione
in senso stretto che solamente la parte convenuta
può fare? Può sorgere
il dubbio che, trattandosi in fondo di una condizione
che giustifica lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e che attiene
all'ordine pubblica, questo tipo di eccezione
concreti semplicemente una
inversione dell'onere della prova.
Da un punto di vista storico-pratico la necessità
della eccezione della
interruzione della separazione è stato introdotta, a
mio avviso, per superare
la necessità (soprattutto per quanto riguarda il
divorzio congiunto), di dare
sempre la prova concreta che effettivamente vi è
stata una separazione inin-
terrotta per tre anni. A questo punto, in mancanza di
una eccezione, dal
momento in cui l'attore ha dimostrato che vi è una
separazione sancita o
dalla omologazione del Tribunale o da una sentenza
definitiva passata in
giudicato, si presume che la separazione si sia
protratta ininterrottamente
per tre anni. Si presume fino a quando la parte
convenuta non eccepisce la
interruzione della separazione e la prova. Questo
vuol dire che il Giudice
non può rilevare d'ufficio dalle circostanze che
vengono acquisite al processo
che la separazione si è interrotta, perché
solamente la parte convenuta
può far valere questa interruzione ?
Devo dire che qualche dubbio può sorgere. Nel senso
che il Tribunale
quando dagli elementi acquisiti dal processo ricava
con certezza che vi è
stata una interruzione della separazione, deve
sicuramente tenerne conto.
E' evidente che se un signore chiede la separazione
dalla moglie, e poi
salta fuori dagli atti raccolti che durante la
separazione i coniugi hanno
avuto, non dico un figlio, (perché un figlio
potrebbe anche non voler dire
una riconciliazione), ma hanno avuto tre figli, hanno
effettuato tre trasferimenti
di residenza, armi e bagagli insieme, a meno che
questi comportamenti
non vengano giustificati in un certo modo, è
evidente che il Tribunale
non può non tenerne conto.
Sorge allora un'altra domanda: se questo è un
elemento rilevabile d'ufficio
in quanto incide proprio sulla fondatezza
dell'azione, il coniuge convenuto
può eccepirla in qualunque momento, potrebbe in un
certo momento
utilizzare questa eccezione come un'arma di ricatto
per poter ottenere qualche
cosa di più di quanto in effetti non potrebbe
ottenere.
Se ad un certo punto nel corso del divorzio le parti
non giungono ad
un accordo sulle condizioni del divorzio può la
parte convenuta dire: non ci
siamo messi d'accordo, ma io a questo punto eccepisco
che la separazione
si è interrotta e quindi vado a paralizzare la tua
istanza di scioglimento del
matrimonio? L'interruzione della separazione come
"fatto principale" deve
essere dedotto all'inizio del processo: non ci
dimentichiamo che il processo
di divorzio pur essendo un processo di tipo
particolare, recepisce le direttive
di carattere generale del processo ordinario. Nel
processo ordinario possiamo
ricavare da tutta la normativa scaturente dalla
riforma del 1990, che
le parti devono prima dedurre i fatti per determinare
qual è il thema decidendum
e solo successivamente possono introdurre le prove
per dimostrare
i fatti che hanno tempestivamente dedotto. Se noi
rapportiamo questo principio
al procedimento di divorzio vediamo che anche
l'interruzione della
separazione come "fatto principale" deve
essere dedotto immediatamente o
quanto meno entro quei limiti temporali che derivano
dalla scansione delle
attività processuali disciplinata dagli articoli, il
180 e 183. Quale è la conseguenza?
(e questo forse ci pone al riparo dai ricatti
dell'ultimo momento)
la conseguenza è che se io non ho dedotto il
"fatto principale" impeditivo
del diritto fatto valere dall'attore e non lo ho
dedotto entro quei termini, lo
posso dedurre ma non lo potrò provare. Cioè
l'eventuale domanda di assumere
prove per dimostrare un fatto che io non ho
tempestivamente dedotto
sicuramente non sarà ammissibile.
Il discorso va completato con la considerazione che,
vertendosi in materia
di diritti indisponibili, una volta formulata
leccezione, la stessa non
può essere rinunciata. Certamente il convenuto che
lha opposta, può rimanere
inerte rispetto allonere probatorio che grava
su di lui, ma ove il processo
abbia già acquisito elementi sufficienti (produzione
di documenti eccetera),
il tribunale non può non tenerne conto.
c) il divorzio "parziale"
Della sentenza di divorzio parziale abbiamo già
parlato a proposito
della separazione, quando abbiamo detto che
nell'ambito della separazione
è concepibile la sentenza di separazione che
pronunci solamente sulla incompatibilità
della convivenza, lasciando al proseguimento del
giudizio tutte
le altre questioni di natura economica o di natura
personale attinenti all'affidamento
dei figli.
Per quanto riguarda la sentenza di divorzio, mentre
sulla separazione
vi era qualche dubbio, quando contemporaneamente alla
richiesta di separazione
vi è una richiesta di separazione con addebito,
ovvero una domanda
di riconvenzionale di separazione con addebito, per
quanto riguarda invece
il divorzio la legge è categorica.
Se il giudizio deve proseguire, il Tribunale
pronuncia immediatamente
sentenza di divorzio. Vuol dire che secondo
l'interpretazione della Cassazione,
esiste il potere d'ufficio, anzi il dovere d'ufficio
del Tribunale, di
pronunciare immediatamente il divorzio, nella ipotesi
in cui non ci sia l'eccezione
di interruzione della separazione oppure una
eccezione che ponga
in forse i presupposti e le condizioni dell'azione di
divorzio. Quindi vi è
l'obbligo del Tribunale di pronunciarsi
immediatamente, rinviando poi al
proseguimento del giudizio la analisi delle altre
questioni, appunto relative
agli aspetti patrimoniali.
Per quanto riguarda le altre questioni che non
attengono strettamente
allo scioglimento, le stesse più o meno sono quelle
che abbiamo esaminato
a proposito della separazione, in quanto si tratta
del mantenimento dei figli
minori, si tratta dell'assegnazione della casa
coniugale, si tratta del mantenimento
dei figli minori o maggiori ma non economicamente
autonomi.
d) l'istruzione
La necessità, o meglio lobbligo per il
tribunale, di pronunciarsi immediatamente
sullo status, anche senza una espressa
richiesta delle parti,
fa sì che, una volta accertata la esistenza delle
condizioni e in particolare,
quando, con la costituzione del convenuto, risulti
che non vi è leccezione
della interruzione della separazione, il giudice
istruttore (ed anche il presidente
investito del tentativo di conciliazione) può (o
meglio deve) rimettere
la causa al collegio sulla questione, per così dire,
preliminare, rinviando le
parti ad altra udienza davanti a se (o
allistruttore) per lesame delle altre
domande. Il divorzio potrà essere pronunciato quindi
con sentenza, nelle
more tra un udienza e laltra, anche se le parti
non abbiano rinunciato ai
termini per le comparse conclusionali.
Data la estrema semplicità della struttura del
processo che si articola
solamente su una domanda ed una eventuale eccezione e
su una eventuale
contro-domanda che possa tendere all'assegno
divorzile o all'assegno del
mantenimento dei figli, la scansione temporale
stabilita dagli articoli 183 e
184può sicuramente essere superata e
concentrata.
Alla prima udienza l'Istruttore, secondo quanto
accade nella maggior
parte dei casi, può dare ad entrambe le parti un
doppio termine per la precisazione
dei fatti, per la precisazione delle conclusioni, per
la produzione dei
documenti e contemporaneamente per l'indicazione dei
mezzi di prova di
quei fatti che sono stati dedotti e precisati, dopo
di che c'è ulteriore termine
che consente alle parti, ad entrambe la prati, di
dedurre le loro prove contrarie.
A questo punto il rinvio viene fatto ad una udienza
in cui la parti già
hanno precisato i fatti, hanno precisato le prove e
il Giudice Istruttore può
far precisare le conclusioni per rimettere la
decisone al Collegio, perchè il
Collegio possa pronunciare il divorzio, se non è
già stato pronunciato con
la sentenza parziale, e decidere contemporaneamente
sull'ammissibilità del-
le prove, oppure possa decidere definitivamente tutta
la questione nel caso
in cui le prove dedotte si rivelino inammissibili.
Questa procedura che non
è contraria alle disposizioni di legge o almeno non
si pone in conflitto con
disposizioni di legge in modo tale da provocare
alcuna nullità.
e) la riconvenzionale per l'assegno divorzile
Comunque, superata la questione relativa alla
eccezione dell'interruzione
della separazione, le uniche domande possibili e che
possono essere
avanzate anche in forma di riconvenzionale, sono
lassegno divorzile,
lassegno per il mantenimento dei figli minori e
di quelli maggiorenni non
autonomi economicamente e lassegnazione della
casa coniugale.
Sui problemi relativi alla costituzione del convenuto
e sulla tempestività
della riconvenzionale, i problemi sono gli stessi che
abbiamo visto a
proposito del procedimento di separazione.
Per quanto riguarda la domanda dell'assegno divorzile
devo richiamare
tutto quello che è stato detto a proposito della
domanda di assegno di
mantenimento, e della domanda di addebito formulata
in via riconvenzionale
nel giudizio di separazione. In quella sede abbiamo
detto che, secondo
una interpretazione del Tribunale di Roma (che
comunque abbiamo dato
con beneficio di inventario) le domande
riconvenzionali possono essere
proposte sino alla prima udienza davanti al Giudice
Istruttore senza bisogno
della costituzione dieci giorni prima all'udienza
stessa. Se vogliamo
riassumere brevemente il perché di tale conclusione
dobbiamo dire che l'atto
introduttivo è un ricorso; l'atto introduttivo,
essendo un ricorso, non contiene
il cosiddetto avvertimento che è prescritto nel
numero 7 dell'art. 163
del Codice di Procedura Civile; dobbiamo partire dal
presupposto che il
processo contenzioso comincia con l'udienza davanti
al Giudice Istruttore e
quindi dobbiamo ammettere che non essendovi una
decadenza in relazione
ad una costituzione ritardata rispetto ai dieci
giorni prima l'udienza avanti
al Giudice Istruttore, la parte convenuta si possa
costituire davanti al Giudice
Istruttore, depositando una comparsa contenente una
domanda di riconvenzionale.
Con tutte le perplessità che abbiamo già
evidenziato in relazione alle
possibili diverse interpretazioni, seguite del resto
da altri tribunali.
Va aggiunto comunque che ove la domanda di assegno
divorzile sia
intempestiva e inammissibile, ovvero non sia stata
proposta in un giudizio
in contumacia, la stessa potrà essere avanzata in un
giudizio ordinario, con
citazione, a meno che non si sia formato un giudicato
espresso sulla non
spettanza dellassegno stesso.
f) l'assegno divorzile
Detto questo, penso che dobbiamo dire ancora due
parole sull'assegno
divorzile. L'assegno divorzile ha avuto una lunga e
travagliata storia. All' inizio
aveva natura non solo assistenziale, ma anche
risarcitoria e compensativa.
L'ultimo orientamento della Cassazione è decisamente
per la prevalenza
dell'elemento assistenziale. L'art. 5 dice che il
coniuge divorziato ha
diritto ad un assegno divorzile quando non ha la
possibilità di procurarsi il
sostentamento per ragioni obiettive. Anzitutto
l'indagine del Giudice va posta
sul fatto che vi siano ragioni obiettive che
impediscano al coniuge di
procurarsi il sostentamento. Che non deve consistere
in uno stato di bisogno,
in quanto anche l'assegno divorzile dovrebbe tendere
ad assicurare al
coniuge divorziato, all'ex coniuge, un tenore di vita
analogo a quello goduto
nella circostanza di matrimonio, però mentre per
l'assegno di mantenimento
l'orientamento è che il coniuge separato ha diritto
al mantenimento
quando dimostra di non essere possidente e di non
avere un lavoro, essendo
onere probatorio, dell'altra parte dimostrare invece
che ha dei beni o una attività
lavorativa, per quanto invece attiene l'assegno
divorzile il primo onere
probatorio grava proprio su chi chiede l'assegno
divorzile che deve dimostrare
non solo la propria impossidenza, ma anche
l'impossibilità di lavorare
per ragioni obiettive. Quindi se non ci sono queste
ragioni obiettive,
ma lo stato non lavorativo dipende semplicemente da
una scelta, sicuramente
manca il requisito fondamentale e principale: quello
cioè della impossibilità
di procurarsi un tenore di vita simile o quantomeno
analogo a
quello goduto in circostanza di matrimonio.
Per quanto riguarda questo concetto del tenore di
vita valgono le stesse
considerazioni che abbiamo fatto sull'assegno di
mantenimento. E' evidente
che quando si tratta di persone che godono di un
certo reddito, l'assegno
divorzile va dato quando c'è una fortissima
disparità tra chi dovrà corrispondere
l'assegno e chi invece lo dovrà ricevere. Faccio
l'esempio di un
coniuge che gode di 30 o 40 milioni annui di reddito,
e che, in una situazione
normale, dovrebbe non aver diritto ad un assegno
divorzile; se l'altro
coniuge gode di 300 milioni annui, facendo la somma
dei due redditi nel
corso del matrimonio si ha un tenore di vita analogo
a 340 milioni annui. Il
che vuol dire che il coniuge divorziato ha diritto ad
un assegno divorzile
che non dico gli garantisca un reddito di 340 milioni
annui, ma che almeno
si avvicini a questo tenore di vita, più o meno
tendenzialmente verso questo
livello. Prima bisogna accertare questo requisito il
cui onere probatorio è a
carico di chi chiede l'assegno divorzile e dopo aver
stabilito il diritto all'assegno
divorzile possono entrare in gioco gli altri elementi
per la quantificazione
di questo assegno.
Quindi c'è una prima fase, e c'è una seconda fase.
Molte volte nei
giudizi di divorzio, la parte che chiede l'assegno
divorzile si accanisce a
dimostrare i redditi dell'altra parte, ma si
dimentica che prima deve dimostrare
la propria carenza, per ragioni obiettive, di
reddito. Molte volte ci
troviamo nella situazione in cui c'è la
dimostrazione di un reddito elevato
da parte dell'altro coniuge, ma manca l'elemento
fondamentale che è proprio
costituito dalla dimostrazione del reddito di chi
chiede l'assegno.
Secondo la Cassazione, bisogna procedere alla
valutazione ponderata
dei vari criteri stabiliti e cioè la condizione dei
coniugi, le ragioni della decisione,
il contributo temporale economico, la condizione
familiare e la
formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale
tenendo conto che
questi criteri operano come fattori di moderazione e
di diminuzione della
somma considerata in astratto. Una volta aver
stabilito il tetto massimo che
può raggiungere l'assegno divorzile raffrontato alla
tendenza di assicurare
un tenore di vita analogo, questi altri criteri
possono invece diminuire la
misura di questo assegno. E addirittura azzerarla in
casi estremi. Un matrimonio
durato una settimana che si conclude con l'abbandono
della casa coniugale
da parte del coniuge, (forse questa è l'ipotesi
estrema), non da diritto
all'assegno divorzile.
In questo senso la sentenza della Cassazione del 13
maggio 1998 n.
4809 è riepilogativa di tutte le questioni che
attengono all'assegno divorzile.
3. LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI
a) l'intervento del P.M. nelle modifiche riguardanti i
figli, anche naturali.
Nell'ambito della separazione la modifica delle
condizioni è prevista
dall'art. 710 del Codice di Procedura Civile. L'altra
disposizione in materia
di divorzio è quella prevista dall'art. 9: qualora
sopravvengano per giustificati
motivi dopo la sentenza che produce lo scioglimento o
la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale in
Camera di Consiglio può
disporre la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli e
la misura dei vari contributi. E' successo che la
Corte Costituzionale ha
modificato l'art. 710 nella parte in cui non prevede
la partecipazione del
Pubblico Ministero per la modifica dei provvedimenti
riguardanti la prole.
Mentre era prevista la partecipazione del Pubblico
Ministero per i provvedimenti
riguardanti il divorzio analoga previsione non lo era
anche per
quanto riguarda i provvedimenti della separazione. E
a proposito dell'intervento
del Pubblico Ministero, proprio su eccezione del
Tribunale di Roma
la stessa Corte Costituzionale ha poi reso
obbligatorio l'intervento del Pubblico
Ministero anche nel giudizio tra genitori naturali:
quindi non solo vi è
stata l'equiparazione tra divorzio e separazione, ma
vi è stata l'estensione
anche per quanto riguarda la condizione dei figli
naturali, nei giudizi tra
genitori naturali che comportino provvedimenti
relativi ai figli.
b) le altre modifiche
La modifica delle condizioni della separazione e del
divorzio è uno dei
giudizi più difficili da affrontare da parte di un
avvocato, perché molte volte
queste istanze di modifica vengono fatte e proposte
non dico con superficialità,
ma non con la dovuta attenzione.
Perché per avere una modifica ci deve essere un
mutamento delle circostanze
con riferimento alle circostanze che sono state prese
in esame o
dalla sentenza di separazione o dalla sentenza di
divorzio ovvero dai coniugi
in sede di accordo per la separazione consensuale, o
dai coniugi in sede
di accordo nel divorzio congiunto.
La modifica del regime di affidamento dei figli può
essere richiesto
indipendentemente da un mutamento delle circostanze
in relazione ad una
diversa valutazione della situazione, sempre
nell'interesse di figli.
Per quanto riguarda le questioni di carattere
economico, dobbiamo
prendere in esame prima il ricorso (si vede cosa è
richiesto) e si va subito a
vedere quale è il titolo da cui si deve partire, che
è o una sentenza o un accordo
delle parti.
Perché sicuramente il Tribunale non ammette istanze
di modifica delle
condizioni che siano una specie o di impugnazione di
una sentenza ormai
passata in giudicato, ovvero che rappresentino
semplicemente un ripensamento
della parte rispetto ad un accordo preso in sede di
separazione consensuale
o di divorzio congiunto.
Indicativo è il lasso di tempo che intercorre tra la
pronuncia definitiva
o l'accordo definitivo omologato e l'istanza di
revisione: è evidente che se
viene presentata una domanda di modifica a distanza
di un anno dalla omologazione
della separazione consensuale, non dico che non sia
possibile,
l'attenzione viene subito posta sul fatto che questo
breve lasso di tempo può
significare semplicemente un ripensamento e non un
reale mutamento delle
condizioni.
Come si fa dimostrare questo mutamento? Si dimostra
in qualunque
modo, l'altra parte ha la facoltà di dimostrare il
contrario di quello che si afferma.
Molte volte non è facile orizzontarsi in quello che
le parti dicono o
pretendono di provare, però i casi di modifica sono
principalmente quelli
che attengono a situazioni che sono ormai diventate
definitive. Il matrimonio
della figlia che prima conviveva con la madre
comporta ovviamente,
logicamente e irrevocabilmente la cessazione del
contributo al mantenimento
che il padre dava alla madre per il mantenimento
della figlia, così il
fatto che il figlio abbia finalmente trovato lavoro e
abbia cambiato città o
sia rimasto ad abitare con la madre, ma ha trovato un
lavoro, vuol dire che
sicuramente può essere chiesta una modifica delle
condizioni con riguardo
all'assegno di mantenimento. La stessa cosa vale per
la casa coniugale in
quanto una volta diventati autonomi i figli
conviventi con uno dei genitori,
l'altro genitore che ha la comproprietà o la
proprietà esclusiva dell'alloggio
può pretendere, non la restituzione perché il
Tribunale non la potrà mai dare,
con una sentenza di condanna, ma la revoca
dell'assegnazione.
Per quanto riguarda i redditi, certamente non
possiamo seguire tutte le
variazioni che possono verificarsi durante la vita
lavorativa di una persona,
non possiamo stare a seguire se una persona un anno
ha guadagnato cinque
milioni in meno dell'anno precedente: evidentemente
le variazioni dei redditi
devono essere di una certa consistenza ma soprattutto
devono essere
variazioni di redditi che possono riferirsi a
situazioni stabili o ormai stabilizzate.
Per quanto attiene alla competenza territoriale, le
istanze di modifica
di carattere economico seguono i normali criteri
territoriali. In genere il
Tribunale è quello di residenza del convenuto, cioè
della persona che viene
chiamata. C'è qualche pronuncia che dice che può
essere competente anche
il Tribunale del luogo dove è stata pronunciato il
divorzio o la separazione.
Io ho qualche dubbio e vi consiglierei di attenervi
preferibilmente alla residenza
del convenuto.
c) l'ordine di pagamento diretto nella separazione
e nel divorzio
L'art. 156 del Codice Civile dice esattamente che:
"in caso di inadempienza"
con riferimento all'assegno di mantenimento, su
richiesta dell'avente
diritto, (e questa viene considerata una ipotesi di
modifica delle condizioni
della separazione quando vi è già una separazione
pronunciata), il
giudice può disporre il sequestro, ma può ordinare
ai terzi, praticamente al
datore di lavoro, la corresponsione diretta a favore
dell'avente diritto di
quanto dovuto dall'obbligato. Questo articolo 156 era
nato come una disposizione
attinente alle separazioni giudiziali, e poiché si
parlava di giudice si
riteneva che fosse esclusivamente competenza del
Collegio pronunciare
l'ordine del pagamento a carico del terzo.
La Corte Costituzionale è intervenuta e ha detto che
la norma si applica
anche ai figli dei coniugi consensualmente separati,
cioè quando si tratta
di assegni di mantenimento non solo nella separazione
giudiziale ma anche
nella separazione consensuale, ma ha detto anche che
non solo il Collegio
può disporre il pagamento diretto in sede di
sentenza di modifica o di sentenza
definitiva, ma anche il Giudice Istruttore nel corso
della istruttoria
può disporre il pagamento diretto.
Aggiungo, comunque, che è stata riconosciuta dalla
Corte Costituzionale
la possibilità di un sequestro anche per gli assegni
di mantenimento
per i figli naturali. E' interessante notare che in
questa sua opera costante di
equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e
quelli naturali, la Corte
Costituzionale ha respinto una domanda che tendeva a
far dichiarare la illegittimità
costituzionale dell'art. 156 sotto il profilo che non
prevedeva la
possibilità di disporre alcun sequestro per quanto
riguarda la garanzia del
pagamento degli assegni di mantenimento dei figli
naturali. Lo ha respinto
perché ha detto che questa possibilità era già
nell'ordinamento. Lo speciale
sequestro previsto dalla norma 156 interpretata
"secondo costituzione" realizza
uno specifico strumento processuale nel nostro
ordinamento a garanzia
dei figli, ivi compresi quelli naturali, per cui può
essere concesso dal
Giudice competente anche in assenza di un giudizio di
separazione in una
controversia concernente il mantenimento dei figli
naturali. Questa è la sentenza
n. 99 del 1997.
Perché quando ho parlato di pagamento diretto ho
parlato solo di separazione?
Perché per quanto riguarda il procedimento di
divorzio se noi andiamo
a vedere l'art. 8, vediamo che il coniuge a cui
spetta la corresponsione
periodica dell'assegno divorzile e quello per il
mantenimento dei figli,
dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento,
(questo è importantissimo, costituzione in mora del
coniuge obbligato
ed inadempiente per almeno un periodo di trenta
giorni) può addirittura
rivolgersi direttamente al datore di lavoro. Se il
terzo a cui è notificato il
provvedimento non adempie, il coniuge creditore ha
azione diretta esecutiva
nei confronti del datore di lavoro. Quindi non è
qualcosa che viene affidata
ad un ordine del Giudice ma è una cosa che si attua
attraverso una iniziativa
esclusiva delle parti.
4. IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI
a) il contributo al mantenimento
Abbiamo detto già qualcosa riguardo la possibilità
dell'applicazione
del 156 in materia di sequestro anche ai procedimenti
relativi al mantenimento
dei figli naturali. Non si è parlato dell'estensione
del 156 anche ai
figli naturali per quanto attiene al pagamento
diretto perché c'è uno strumento
specifico che consente al genitore naturale del
figlio di ottenerlo direttamente
dal terzo datore di lavoro dell'altro genitore
obbligato al mantenimento
secondo quanto è previsto dall'art. 148 del Codice
Civile.
Quindi per quanto riguarda l'assegno di mantenimento
la possibilità di
agire direttamente per l'ordine al datore di lavoro
per il pagamento diretto è
nel 148 del codice civile.
Secondo larticolo 148 del c.c. i coniugi devono
adempiere alle obbligazioni
verso i figli in proporzione alle proprie sostanze.
Quando i genitori
non hanno redditi sufficienti, poi viene aggiunto,
rispondono gli ascendenti
legittimi o naturali in ordine di prossimità, cioè
i nonni. Su istanza di
chiunque abbia interesse, sentito l'inadempiente, e
assunte informazioni, il
Presidente del Tribunale può ordinare con decreto
che una quota dei redditi
dell'obbligato in proporzione agli stessi sia versata
direttamente all'altro
coniuge o a chi sopporta le spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione
della prole.
Dopo molte controversie, dopo molti contrasti in sede
dottrinale questo
ordine (una sorta di decreto ingiuntivo, tanto è
vero che contro il decreto
del Presidente del Tribunale è prevista una sorta di
analoga opposizione),
viene dato in udienza camerale da parte del
Presidente del Tribunale o dal
Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con un
decreto immediatamente
esecutivo.
Non ci sono molte sentenze della Cassazione, ma c'è
né una che va letta,
(letta non la massima, ma tutta ed è la n. 3402 del
95), e che chiarisce
come lo strumento del 148 può essere usato anche da
un coniuge nei confronti
dell'altro coniuge per ottenere il mantenimento del
figlio, e può essere
usato da un genitore nei confronti diretti dell'altro
genitore per ottenere il
contributo al mantenimento della prole naturale.
Ciò vuol dire che la madre può rivolgersi al
Presidente del Tribunale
che dopo aver sentito l'interessato, può ordinare
all'altro genitore il pagamento
del contributo al mantenimento, determinandone anche
la misura,
può dare lordine di pagamento al terzo datore
di lavoro, (ma non è indispensabile
che ci sia il terzo).
E' un procedimento abbastanza snello che consente di
arrivare ad un
assegno di mantenimento che viene determinato e che
può dare inizio ad
un procedimento contenzioso successivo in caso di
opposizione. L'altro genitore
tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento si
può accontentare
o altrimenti può proporre opposizione entro venti
giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative alla
opposizione al decreto
ingiuntivo in quanto applicabile, (quindi
praticamente questo decreto preso
dal Presidente del Tribunale è considerato come un
decreto ingiuntivo).
Attenzione! Il 148 è la norma che consente
l'attribuzione di un assegno
mensile per il futuro però dobbiamo anche
considerare che l'obbligo di
entrambi i genitori al mantenimento del figlio
naturale è un obbligo che
scaturisce dalla nascita indipendentemente dalla data
del riconoscimento o
dell'accertamento giudiziale della paternità,
(perché io posso riconoscere
oggi un figlio, ma dal momento che lo riconosco oggi
il mio obbligo risale
fino alla data della nascita). Quando chi ha
sostenuto l'onere totale del mantenimento
di questo figlio dalla nascita vuole avere gli
arretrati potrà utilizzare
un giudizio ordinario che sarà fondato sulla
circostanza che un genitore
ha sopportato per l'intero una obbligazione che
invece gravava anche sull'altra
parte, (tecnicamente si parla o di regresso del
coobbligato solidale o
quello di gestione di affari altrui). E' evidente che
io posso ottenere la restituzione
di quanto ho speso in proporzione, e nello stesso
giudizio ordinario
posso chiedere anche l'attribuzione dell'assegno di
mantenimento.
Normalmente il Tribunale di Roma ammette un ventaglio
di ipotesi, il
148, ammette l'azione ordinaria, ma ammette anche un
700 sia ante causa
che in corso di causa, in relazione all'azione
ordinaria.
b) le obbligazioni degli ascendenti
Il discorso dell art. 148 va completato per
quanto riguarda la questione
dei nonni. Questo perché ad un certo punto il 148
c.c. dice espressamen-
te che quando i genitori non hanno i mezzi
sufficienti, gli ascendenti legittimi
o naturali, (e quindi siamo nellipotesi sia dei
figli nati nel matrimonio,
che al di fuori del matrimonio), sono tenuti a
fornire ai genitori stessi i
mezzi necessari affinché possano adempiere al loro
dovere di mantenimento.
Quindi con il 148 (o anche con un giudizio
ordinario), si può chiedere
che gli ascendenti, cioè i nonni, vengano condannati
a corrispondere al genitore,
che non ha mezzi sufficienti (o a entrambi i
genitori), un assegno di
mantenimento. (e questo sia nellipotesi di
figli nati in costanza di matrimonio
che di figli naturali).
Qualunque sia però la forma del giudizio che si
viene ad instaurare,
sia per quanto riguarda il 148 sia per quanto
riguarda il giudizio ordinario,
sembra evidente che il contraddittorio debba essere
costituito nei confronti
di tutti gli ascendenti, perché per arrivare a
condannare un nonno a corrispondere
una certa somma a favore di uno dei due genitori,
bisogna vedere
qual è la condizione complessiva anche degli altri
nonni che sono obbligati
in pari grado.
Però state attenti perché sempre andando a leggere
la sentenza che vi
ho citato prima, e cioè la 3402 del 95, la
Cassazione ha fatto una precisazione
che deve essere tenuta in dovuta considerazione: ha
detto che non è
sufficiente che uno dei genitori sia inadempiente al
suo obbligo perché il
nonno corrispondente sia tenuto a
sostituirsi al genitore inadempiente.
Perché scatti lobbligo del nonno è necessario
che entrambi i genitori siano
incapaci di mantenere il figlio. Se uno solo dei due
genitori può mantenere
il figlio, lui è tenuto per primo a mantenere il
figlio anche in via esclusiva.
Solamente quando il genitore che ha lonere di
mantenimento del figlio,
non avendo il contributo dellaltro genitore,
perché laltro genitore non ha
mezzi, ma non ha mezzi lui stesso, allora può
rivolgersi ai nonni. Ma quando
il genitori presso cui vive il figlio, che sopporta
lonere, ha lui la possi-
bilità di mantenere il figlio, non vi è
possibilità di accoglimento dellazione
nei confronti dei nonni.
Questa sentenza dice espressamente che questo obbligo
va inteso in
modo che non solo lobbligazione degli
ascendenti è subordinata e quindi
sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori,
ma anche nel senso che
agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un
aiuto economico per il solo
fatto che uno dei due genitori non dia il proprio
contributo al mantenimento
dei figli, se laltro genitore è in grado di
mantenerli.
c) l'assegnazione della casa al genitore affidatario
dei figli naturali
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del
1998 respingendo
una questione di legittimità costituzionale
dellart. 155 (che riguarda
lassegnazione della casa coniugale fatta di
preferenza a colui che ha
laffidamento dei figli minori), nella parte in
cui, secondo la pretesa del
Tribunale di Como, non prevede lassegnazione
della casa stessa al genitore
affidatario dei figli naturali, nellipotesi
della cessazione di un rapporto
di convivenza, quindi al di fuori del matrimonio, ha
detto con una decisione
di rigetto, ma interpretativa, che non vi era
illegittimità perché la possibilità
di assegnare al genitore affidatario dei figli nati
al di fuori del matrimonio,
la casa in cui i figli erano nati, anche se
laltro genitore è il proprietario
parziale od esclusivo della casa, poteva ricavarsi da
una interpretazione sistematica
degli artt. 147, 148 e 261 c.c. e quindi vi era la
possibilità di tale
assegnazione, in relazione al mantenimento
(nellesclusivo interesse dei figli)
del luogo di formazione e sviluppo della personalità
psico-fisica del
minore stesso.
Come fare però ad assegnare la casa in cui sono nati
i figli al genitore
cui sono affidati i figli stessi? E tutta una
questione da scoprire. Sicuramente
non è applicabile lart. 148 che riguarda
esclusivamente le questioni
di carattere patrimoniale. Sicuramente si può
pensare ad unazione ordinaria
connessa addirittura con un ricorso durgenza o
ante causam o in corso
di causa, però bisogna superare lo scoglio relativo
allaffidamento dei minori,
nel senso che, una volta che la coppia convivente si
separa, non è detto
che laffidamento sia dato alluno o
allaltro. Infatti è previsto che, in caso
di contrasto, vi sia lintervento del Tribunale
dei Minori che possa dire a
quale dei due genitori sono affidati i minori.
Considerato che in molti casi la permanenza dei figli
minori presso la
madre o presso il padre è una situazione di fatto
che viene normalmente acquisita
e non contestata, leventuale assegnazione della
casa coniugale a favore
del genitore che non ne è proprietario, in una
ipotesi di non contestazione
della convivenza e quindi dellaffidamento dei
figli a uno dei due genitori,
si può promuovere immediatamente unazione di
questo genere. E
ovvio però che laltra parte può difendersi
chiedendo a sua volta che non
solo non venga assegnata la casa allaltro
genitore ma che i figli minori
vengano a lei assegnati. E in questo caso sarà
pregiudiziale il giudizio del
Tribunale per i minorenni, che, per quanto attiene
allaffidamento dei figli
naturali minori, ha una competenza esclusiva.
5. LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DOPO IL DIVORZIO
Argomento assai complicato, assai discusso, ma che
ultimamente ha
trovato da parte della Cassazione una risposta, la
pensione di reversibilità
(o una parte della stessa):.
Lart. 9 della legge sul divorzio dice che in
caso di morte dellex coniuge,
il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata una
sentenza di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha
diritto, se non
passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di
assegno, alla pensione di
reversibilità. Se cè solamente un ex coniuge,
questo ha diritto a tutta la
pensione di reversibilità. Se esiste anche un
coniuge superstite, una quota
della pensione è attribuita dal Tribunale, tenendo
conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata la sentenza di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, sempre che
non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di
un assegno divorzile.
Per quanto riguarda il secondo comma, cioè quando
cè un solo ex coniuge
superstite, è evidente che il rapporto si svolge
esclusivamente tra il
solo ex coniuge e lente tenuto ad erogare la
pensione e che in caso di contrasto,
(secondo quanto ritenuto almeno dallultimo
orientamento della
Cassazione), si tratta di una questione previdenziale
che non è di competenza
del Tribunale ordinario ma è di competenza del
Pretore o del TAR a
seconda che si tratti di un rapporto di pubblico
impiego o di impiego privato.
Ma quando cè il coniuge superstite e lex
coniuge, si discuteva molto
su come il Tribunale potesse ripartire questa
pensione e se cioè dovesse far
riferimento alla durata del matrimonio come criterio
indicativo utilizzando
poi altri parametri quali lo stato del bisogno e le
sostanze delle due persone
destinatarie, ma soprattutto non era assolutamente
chiaro (e su questo devo
dire che fino a 6-7 mesi fa eravamo proprio in grande
difficoltà), che cosa
si potesse chiedere: se cioè ci si dovesse rivolgere
solamente al coniuge superstite
o anche allistituto previdenziale e se cioè il
diritto dellex coniuge
era un diritto da farsi valere esclusivamente nei
confronti del coniuge su-
perstite ovvero se fosse un diritto autonomo alla
pensione di reversibilità
pur concorrente con unaltra persona.
Alla fine la Cassazione a sezioni unite (e poi
successivamente in altre
due sezioni), ed è la sentenza del 12 gennaio 1998
n. 159, ha detto che entrambi
i soggetti, sia il coniuge superstite che lex
coniuge, hanno un autonomo
diritto alla pensione di reversibilità.
Ne consegue che in un procedimento volto alla
determinazione della
quota della pensione, si dovrà citare il coniuge
superstite perché è sicuramente
la persona che risente direttamente degli effetti di
unattribuzione e
quindi di una limitazione della sua pensione di
reversibilità.
Sulla base di tale affermazione, ormai comunemente
accettata, rimane
certo che il diritto alla quota è autonomo ed
esclusivamente diretto nei confronti
dellente previdenziale, e che tale diritto si
realizza e si matura sin
dalla morte della persona che è stato coniuge di
entrambe le persone interessate,
senza che esista alcun rapporto tra le stesse, né
alcun obbligo di restituzione
delluna nei confronti dellaltra anche
nellipotesi che la vedova
(o il vedovo) abbia in concreto percepito
lintera pensione comprensiva
della quota spettante allex coniuge.
Non vi è dubbio che, in un giudizio diretto
allaccertamento della quota
può essere chiamato in giudizio anche lente
previdenziale tenuto alla
corresponsione, secondo le indicazioni del tribunale,
sempre che la pensione
di cui trattasi sia erogata o dallINPS, poiché
in caso di pensione di un
pubblico dipendente, è rimasta la giurisdizione, in
materia pensionistica
della Corte dei Conti.
Le due questioni, attinenti alla determinazione della
quota ed al pagamento
(in ordine al quale vi può essere una opposizione
dellente previdenziale
in relazione alla decorrenza), essendo connesse (la
prima è pregiudiziale
e va decisa con sentenza), potranno essere proposte
congiuntamente al
tribunale. In questo caso rimane lunico
problema se la decisione sia di
spettanza di una sezione ordinaria ovvero della
sezione specializzata del lavoro,
senza che tuttavia la decisione presa eventualmente
in contrasto con
la regola della distribuzione interna degli affari
tra le sezioni (o sul rito erroneamente
seguito), sia affetta da nullità.
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha
anche determinato
il metodo di calcolo della quota, dicendo che può
farsi riferimento solamente
alla durata legale del matrimonio, indipendentemente
da eventuali
cessazioni della convivenza tra i coniugi, o da
questioni inerenti alle condizioni
patrimoniali.
Va detto comunque che nel 1999, in seguito ad una
decisione della
Corte Costituzionale, si è affermato dalla
Cassazione, il principio opposto,
nel senso che per la determinazione della quota
possono essere prese in
considerazione anche altre circostanze, tra cui
quella relativa alla esistenza
di una disparità di condizioni economiche tra le due
parti, in conformità al
principio assistenziale che sorregge anche
lattribuzione della quota della
pensione.
6. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOPO IL DIVORZIO
Ci è rimasto da parlare del trattamento di fine
rapporto che è previsto
dallart. 12 bis della legge sul divorzio.
Anche questo è un articolo abbastanza singolare e di
difficile applicazione
perché si riconosce allex coniuge, sempre che
non sia passato a nuove
nozze e sia titolare dellassegno divorzile, una
percentuale dellindennità
di fine rapporto percepita
dallaltro ex coniuge. Questa infelice dizione
significa che per avere azione nei confronti
dellaltro ex coniuge per ottenere
la quota del trattamento di fine rapporto, bisogna
aspettare che questa
quota sia stata pagata, perché solamente quando è
stata percepita scatta il
diritto alla quota, almeno secondo quella che è la
lettera della legge.
Quindi in certi casi, se il comportamento di chi ha
percepito non è corretto,
è abbastanza difficile riuscire a prevenire il
pagamento dellindennità
di fine rapporto da parte di chi è tenuto ad
erogarlo.
In sostanza secondo la disposizione di legge, perché
il coniuge divorziato
possa agire per ottenere la sua quota del trattamento
di fine rapporto,
nei confronti dellaltro, che è lunico
obbligato, occorre che sia passata in
giudicato la sentenza di divorzio, che il pagamento
sia avvenuto dopo tale
pronuncia, che sia anche passata in giudicato la
sentenza attributiva
dellassegno divorzile oltre alla condizione
generale del non passaggio a
nuove nozze.
Esiste un orientamento della Cassazione che, in
taluni casi singoli e di
specie ha ritenuto che lazione è ammissibile
anche prima del giudicato,
purchè il pagamento del TFR sia avvenuto dopo la
presentazione della domanda
di divorzio.
Ma tale opinione è fortemente sospetta.
In proposito comunque il Tribunale di Roma, ha
sollevato il dubbio di
incostituzionalità della norma nella parte in cui
non prevede che obbligato
alla corresponsione della quota sia anche colui che
deve pagare lindennità,
in modo da permettere una azione preventiva diretta,
che non consenta il
pagamento al lavoratore cessato, prima della sua
definizione.
7. IL SEQUESTRO DEI BENI DELL'OBBLIGATO
Lultimo argomento è il sequestro dei beni
dellobbligato. E previsto
dallart. 156 c.c. e dallart. 8 della
legge sul divorzio.
Questo sequestro può essere dato, secondo le varie
pronunce della
Corte Costituzionale, sia in sede di separazione
giudiziale che in sede di
separazione consensuale, abbiamo visto che può
essere dato anche a favore
di chi è tenuto al mantenimento dei figli minori
nati al di fuori del matrimonio.
Per quanto riguarda la legge sul divorzio lart.
8 prevede che, per
assicurare che siano osservate e soddisfatte le
ragioni del creditore, il giudice
può disporre il sequestro dei beni del coniuge
obbligato a somministrare
lassegno.
Mentre larticolo 156 nella separazione prevede
che tale tipo di sequestro
possa essere autorizzato solamente in caso di
inadempienza nel pagamento
degli assegni (e tale inadempienza può essere anche
quella derivante
dallinadempimento dellordine che il
giudice può dare allobbligato di fornire
una idonea garanzia reale o personale),
larticolo 8 della legge 898 del
1970, autorizza la concessione, nel divorzio, sulla
base del sospetto che
lobbligato stesso si voglia sottrarre agli
oneri che gli sono stati imposti.
Lorientamento più corretto è quello che,
anche nella separazione,
possano applicarsi, in una interpretazione estensiva
(trattandosi di situazioni
identiche), le condizioni richieste nel procedimento
di divorzio, senza
che vi sia la necessità di una vera e propria
inadempienza.
Più difficile è invece coordinare tali disposizioni
con il sequestro ordinario
previsto dallarticolo 671 del c.p.c.
In proposito va osservato che il sequestro dei beni
dellobbligato previsto
dalle disposizioni speciali che abbiamo esaminato, è
una misura coercitiva
anomala diretta alla conservazione di una garanzia
patrimoniale in relazione
ad una obbligazione che è destinata a protrarsi nel
tempo anche dopo
la conclusione del procedimento di separazione o
divorzio (pagamento
periodico di assegni di mantenimento per coniuge e
figli), senza che vi sia
necessità di convalide (del resto non previste più
neppure nel sequestro or-
dinario) e senza la possibilità di quella
conversione automatica da sequestro
in pignoramento, prevista dallarticolo 686 del
c.p.c., dal momento che la
sentenza di condanna esecutiva, ivi prevista, non
potrà che riguardare adempimenti
futuri.
Nella separazione nel divorzio tutte le condanne al
pagamento di
somme per obblighi di mantenimento, anche se
provvisorie, date sia in sede
presidenziale che dal giudice istruttore, sono
assistite dalla immediata esecutorietà,
per cui in caso di inadempienze il creditore potrà
aggredire immediatamente
i beni dellobbligato nelle forme del
pignoramento mobiliare
o immobiliare, per quelle somme che vengono via via a
maturarsi.
Nel caso in cui vi siano elementi per far ritenere
che il coniuge obbligato
si voglia sottrarre a tali oneri per il futuro
(progettata vendita di beni
immobili o trasferimento di capitali allestero)
il creditore può ricorrere al
sequestro speciale di cui alla normativa
della separazione e del divorzio,
o al sequestro ordinario, e ciò anche
nellipotesi in cui vi sia stato sino a
quel momento un corretto adempimento nel pagamento
degli assegni.
Solo che, una volta adita la strada del sequestro
ordinario ex art. 671
del c.p.c., lautorizzazione dovrà tenere conto
che la somma da vincolare
non potrà andare oltre a quella che presumibilmente,
in caso di inadempimento,
potrà risultare al termine del giudizio e non oltre,
perché il sequestro
stesso dovrà convertirsi in pignoramento per le
somme che risulteranno
eventualmente ancora dovute al momento della sentenza
definitiva, perché
tale tipo di sequestro sarà destinato a cadere in
ogni caso al termine del
processo.
Un caso emblematico di tali difficoltà di
coordinamento si rinviene in
una sentenza del tribunale di Roma che è stata
pubblicata nel n. 4/5 della
Giurisprudenza di merito del 1998 e che ha una
pregevole nota esplicativa
del collega Lamorgese intitolata Il sequestro
dei beni del coniuge obbligato
tra separazione e divorzio.
In un giudizio di separazione era stato disposto un
sequestro ordinario
di un immobile a garanzia delle future rate di
pagamento di un rilevantissimo
assegno di mantenimento. Questo sequestro era stato
poi convertito in
una somma di denaro e si era poi arrivati alla
conclusione del giudizio. Il
tribunale praticamente ha considerato che, decidendo
la causa, non essendovi
più listituto della convalida del sequestro
ordinario, praticamente poneva
termine al sequestro ordinario.
In unipotesi di separazione in cui non si
trattava di garantire rate non
pagate, (oltretutto il coniuge non era inadempiente
rispetto alle rate), la definizione
del giudizio senza convalida significava porre nel
nulla questo tipo
di garanzia. Daltro canto il tribunale non
poteva disporre il sequestro ai
sensi dellart. 156 c.c. perché difettava il
requisito dellinadempienza
dellobbligato. Il tribunale a questo punto ha
fatto ricorso ad una applicazione
estensiva dellart. 8 della legge sul divorzio
che prevede solamente
lesigenza di assicurare che siano
soddisfatte le ragioni del coniuge creditore..
Noi ci trovavamo esattamente nella situazione in cui
non cera inadempimento
però avevamo una persona obbligata che risiedeva
allestero e
che, pur essendo adempiente allobbligo di un
rilevantissimo assegno di
mantenimento si stava progressivamente spogliando di
tutti i beni immobili
che aveva in territorio italiano. Quindi è stato
fatto ricorso allart. 8 e si è
convertito questo sequestro conservativo ordinario in
un sequestro speciale
previsto dallart. 8.
DOCUMENTI (ESENTI DA BOLLO)
NECESSARI PER IL DIVORZIO CONGIUNTO:
1) Copia Integrale Atto di Matrimonio;
2) Stato di Famiglia dei coniugi;
3) Certificato di Residenza dei coniugi
.
DOCUMENTI (ESENTI DA BOLLO) NECESSARI PER IL DIVORZIO
GIUDIZIALE:
Stessi documenti del divorzio congiunto oltre all'ultima
dichiarazione dei redditi (o equipollente) della quale sono scaduti i termini per la
presentazione.