LO SCIOGLIMENTO O LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

 

1. LE CONDIZIONI DEL DIVORZIO

 

a) il divorzio dopo la separazione legale

Quando parliamo di divorzio nel 90% dei casi noi parliamo di divorzio

conseguente ad una separazione. Le condizioni che giustificano e che

abilitano la persona a produrre domanda di cessazione degli effetti civili del

matrimonio quando si tratta di matrimonio concordatario religioso, ovvero

scioglimento del matrimonio quando si tratta di matrimonio civile, sono indicate

nella legge sul divorzio che fa un elenco abbastanza preciso e chiaro.

In questa sede basta soffermarci su quello che è innanzitutto la ragione

principale che consente la pronuncia di divorzio e che è la separazione

ininterrotta per tre anni a partire dalla data della comparizione davanti al

Presidente del Tribunale con riferimento sia alla separazione consensuale

che alla separazione contenziosa, sia alla separazione contenziosa trasformata

in una separazione consensuale. Quindi dalla comparizione davanti al

Presidente nella presentazione alla presentazione della domanda di divorzio

devono intercorrere obbligatoriamente tre anni.

Attenzione! Questi tre anni vengono considerati giustamente un presupposto

processuale. Non sono una condizione dell'azione che può maturarsi

nel corso del giudizio ma è un presupposto processuale nel senso che

se viene presentato ricorso il giorno prima della scadenza dei tre anni il ricorso

viene dichiarata inammissibile!

 

b) il divorzio ottenuto all'estero

Altra ipotesi abbastanza ricorrente, è quella del coniuge che ha ottenuto

all'estero il divorzio o che comunque si è sposato all'estero. Il coniuge,

cittadino italiano, che è rimasto in Italia e che vede l'altro coniuge cittadino

straniero usufruire del divorzio presso il suo paese, può presentare anche

lui domanda di divorzio, anche e prescindendo da una pregressa separazione.

Devo dire che questa norma è stata interpretata in un senso abbastanza

restrittivo sia dal Tribunale di Roma nel senso che quando la legge dice "il

divorzio può essere chiesto nel caso in cui l'altro coniuge cittadino straniero

ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha

contratto all'estero un altro matrimonio" bisogna che il coniuge italiano abbia

subito il divorzio (cioè che all'estero fosse stato l'altro coniuge a chiedere

il divorzio). Esistono comunque molte pronunce di altri giudici di merito

che danno valore al fatto oggettivo della pronuncia del divorzio estero, anche

se consensuale, o addirittura se richiesto dallo stesso coniuge italiano.

 

c) il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio

La legge sul diritto internazionale privato la 218 del 95, dice che la

sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso

ad alcun procedimento. A questo punto che cosa succede? Se uno ha una

sentenza di divorzio straniera può andare da un Ufficiale di stato civile e

farsi trascrivere il divorzio?

Le regole della legge 218 del 1995, dicono di si ed effettivamente

l’Ufficiale dello Stato Civile che sia stato posto in grado di controllare la

competenza del giudice straniero ed il rispetto delle regole del contradditto-

rio nel procedimento di divorzio estero, deve procedere alla annotazione.

Nei casi dubbi può chiedere alla Corte di Appello una pronuncia sulla validità

della statuizione, facendo rivivere una sorta di procedimento di delibazione,

che è stato espunto dal codice di procedura civile.

Tali disposizioni sono state del resto confermate in modo ancor più

tassativo dal nuovo regolamento europeo, nel caso di divorzio pronunciato

da una autorità di uno Stato membro.

 

2. IL PROCEDIMENTO

 

a) il ricorso, la competenza e la giurisdizione

Per ottenere un "divorzio" vi è la necessità di presentare un ricorso;

nel ricorso deve essere indicata la domanda; la competenza è quella del

Tribunale dove risiede il coniuge convenuto; nel caso che il coniuge risieda

all'estero la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza dell'attore;

nel caso in cui entrambi i coniugi risiedano all'estero può essere adito

qualunque Tribunale. Per quanto riguarda la giurisdizione, le regole che

abbiamo già visto a proposito della separazione sono valide anche per

quanto riguarda il procedimento di divorzio, sulla base delle disposizioni

della legge 218 del 1995 e del nuovo Regolamento europeo.

 

b) l'eccezione di interruzione della separazione

Per quanto riguarda la struttura del processo, il giudizio si presenta

abbastanza semplice. Vi è una domanda di divorzio, normalmente sulla

domanda non vi è opposizione in quanto sono maturate le condizioni e i

presupposti processuali per lo scioglimento del matrimonio, o la cessazione

degli effetti civili; l'altra parte non si oppone a questa pronuncia e di solito

il giudizio si protrae esclusivamente per quanto attiene alle altre questioni

di carattere patrimoniale oltre a quelle che coinvolgono i figli: affidamento

dei figli minori, contributo al mantenimento dei figli, e soprattutto assegno

divorzile.

Abbiamo parlato della cessazione dell'efficacia della separazione in

caso di riconciliazione dei coniugi, questo è l'argomento principale per

quanto attiene alla realizzazione di quel presupposto processuale che abbiamo

visto essere il protrarsi della separazione ininterrotta per tre anni.

Questo perché, nel caso in cui vi sia stata una interruzione della separazione

Indubbiamente, il divorzio non può essere chiesto se non decorsi

tre anni da un eventuale nuova decisione sulla separazione e nel giudizio di

divorzio è l'altro coniuge convenuto che deve eccepire l'interruzione della

separazione per paralizzare l'azione di divorzio. Questo perché la legge sul

divorzio quando parla di separazione protratta oltre tre anni dice che l'eventuale

interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

Che cosa è l'eccezione di interruzione della separazione? E una eccezione

in senso stretto che solamente la parte convenuta può fare? Può sorgere

il dubbio che, trattandosi in fondo di una condizione che giustifica lo

scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che attiene

all'ordine pubblica, questo tipo di eccezione concreti semplicemente una

inversione dell'onere della prova.

Da un punto di vista storico-pratico la necessità della eccezione della

interruzione della separazione è stato introdotta, a mio avviso, per superare

la necessità (soprattutto per quanto riguarda il divorzio congiunto), di dare

sempre la prova concreta che effettivamente vi è stata una separazione inin-

terrotta per tre anni. A questo punto, in mancanza di una eccezione, dal

momento in cui l'attore ha dimostrato che vi è una separazione sancita o

dalla omologazione del Tribunale o da una sentenza definitiva passata in

giudicato, si presume che la separazione si sia protratta ininterrottamente

per tre anni. Si presume fino a quando la parte convenuta non eccepisce la

interruzione della separazione e la prova. Questo vuol dire che il Giudice

non può rilevare d'ufficio dalle circostanze che vengono acquisite al processo

che la separazione si è interrotta, perché solamente la parte convenuta

può far valere questa interruzione ?

Devo dire che qualche dubbio può sorgere. Nel senso che il Tribunale

quando dagli elementi acquisiti dal processo ricava con certezza che vi è

stata una interruzione della separazione, deve sicuramente tenerne conto.

E' evidente che se un signore chiede la separazione dalla moglie, e poi

salta fuori dagli atti raccolti che durante la separazione i coniugi hanno

avuto, non dico un figlio, (perché un figlio potrebbe anche non voler dire

una riconciliazione), ma hanno avuto tre figli, hanno effettuato tre trasferimenti

di residenza, armi e bagagli insieme, a meno che questi comportamenti

non vengano giustificati in un certo modo, è evidente che il Tribunale

non può non tenerne conto.

Sorge allora un'altra domanda: se questo è un elemento rilevabile d'ufficio

in quanto incide proprio sulla fondatezza dell'azione, il coniuge convenuto

può eccepirla in qualunque momento, potrebbe in un certo momento

utilizzare questa eccezione come un'arma di ricatto per poter ottenere qualche

cosa di più di quanto in effetti non potrebbe ottenere.

Se ad un certo punto nel corso del divorzio le parti non giungono ad

un accordo sulle condizioni del divorzio può la parte convenuta dire: non ci

siamo messi d'accordo, ma io a questo punto eccepisco che la separazione

si è interrotta e quindi vado a paralizzare la tua istanza di scioglimento del

matrimonio? L'interruzione della separazione come "fatto principale" deve

essere dedotto all'inizio del processo: non ci dimentichiamo che il processo

di divorzio pur essendo un processo di tipo particolare, recepisce le direttive

di carattere generale del processo ordinario. Nel processo ordinario possiamo

ricavare da tutta la normativa scaturente dalla riforma del 1990, che

le parti devono prima dedurre i fatti per determinare qual è il thema decidendum

e solo successivamente possono introdurre le prove per dimostrare

i fatti che hanno tempestivamente dedotto. Se noi rapportiamo questo principio

al procedimento di divorzio vediamo che anche l'interruzione della

separazione come "fatto principale" deve essere dedotto immediatamente o

quanto meno entro quei limiti temporali che derivano dalla scansione delle

attività processuali disciplinata dagli articoli, il 180 e 183. Quale è la conseguenza?

(e questo forse ci pone al riparo dai ricatti dell'ultimo momento)

la conseguenza è che se io non ho dedotto il "fatto principale" impeditivo

del diritto fatto valere dall'attore e non lo ho dedotto entro quei termini, lo

posso dedurre ma non lo potrò provare. Cioè l'eventuale domanda di assumere

prove per dimostrare un fatto che io non ho tempestivamente dedotto

sicuramente non sarà ammissibile.

Il discorso va completato con la considerazione che, vertendosi in materia

di diritti indisponibili, una volta formulata l’eccezione, la stessa non

può essere rinunciata. Certamente il convenuto che l’ha opposta, può rimanere

inerte rispetto all’onere probatorio che grava su di lui, ma ove il processo

abbia già acquisito elementi sufficienti (produzione di documenti eccetera),

il tribunale non può non tenerne conto.

 

c) il divorzio "parziale"

Della sentenza di divorzio parziale abbiamo già parlato a proposito

della separazione, quando abbiamo detto che nell'ambito della separazione

è concepibile la sentenza di separazione che pronunci solamente sulla incompatibilità

della convivenza, lasciando al proseguimento del giudizio tutte

le altre questioni di natura economica o di natura personale attinenti all'affidamento

dei figli.

Per quanto riguarda la sentenza di divorzio, mentre sulla separazione

vi era qualche dubbio, quando contemporaneamente alla richiesta di separazione

vi è una richiesta di separazione con addebito, ovvero una domanda

di riconvenzionale di separazione con addebito, per quanto riguarda invece

il divorzio la legge è categorica.

Se il giudizio deve proseguire, il Tribunale pronuncia immediatamente

sentenza di divorzio. Vuol dire che secondo l'interpretazione della Cassazione,

esiste il potere d'ufficio, anzi il dovere d'ufficio del Tribunale, di

pronunciare immediatamente il divorzio, nella ipotesi in cui non ci sia l'eccezione

di interruzione della separazione oppure una eccezione che ponga

in forse i presupposti e le condizioni dell'azione di divorzio. Quindi vi è

l'obbligo del Tribunale di pronunciarsi immediatamente, rinviando poi al

proseguimento del giudizio la analisi delle altre questioni, appunto relative

agli aspetti patrimoniali.

Per quanto riguarda le altre questioni che non attengono strettamente

allo scioglimento, le stesse più o meno sono quelle che abbiamo esaminato

a proposito della separazione, in quanto si tratta del mantenimento dei figli

minori, si tratta dell'assegnazione della casa coniugale, si tratta del mantenimento

dei figli minori o maggiori ma non economicamente autonomi.

 

d) l'istruzione

La necessità, o meglio l’obbligo per il tribunale, di pronunciarsi immediatamente

sullo “status”, anche senza una espressa richiesta delle parti,

fa sì che, una volta accertata la esistenza delle condizioni e in particolare,

quando, con la costituzione del convenuto, risulti che non vi è l’eccezione

della interruzione della separazione, il giudice istruttore (ed anche il presidente

investito del tentativo di conciliazione) può (o meglio deve) rimettere

la causa al collegio sulla questione, per così dire, preliminare, rinviando le

parti ad altra udienza davanti a se (o all’istruttore) per l’esame delle altre

domande. Il divorzio potrà essere pronunciato quindi con sentenza, nelle

more tra un udienza e l’altra, anche se le parti non abbiano rinunciato ai

termini per le comparse conclusionali.

Data la estrema semplicità della struttura del processo che si articola

solamente su una domanda ed una eventuale eccezione e su una eventuale

contro-domanda che possa tendere all'assegno divorzile o all'assegno del

mantenimento dei figli, la scansione temporale stabilita dagli articoli 183 e

184può sicuramente essere superata e “concentrata”.

Alla prima udienza l'Istruttore, secondo quanto accade nella maggior

parte dei casi, può dare ad entrambe le parti un doppio termine per la precisazione

dei fatti, per la precisazione delle conclusioni, per la produzione dei

documenti e contemporaneamente per l'indicazione dei mezzi di prova di

quei fatti che sono stati dedotti e precisati, dopo di che c'è ulteriore termine

che consente alle parti, ad entrambe la prati, di dedurre le loro prove contrarie.

A questo punto il rinvio viene fatto ad una udienza in cui la parti già

hanno precisato i fatti, hanno precisato le prove e il Giudice Istruttore può

far precisare le conclusioni per rimettere la decisone al Collegio, perchè il

Collegio possa pronunciare il divorzio, se non è già stato pronunciato con

la sentenza parziale, e decidere contemporaneamente sull'ammissibilità del-

le prove, oppure possa decidere definitivamente tutta la questione nel caso

in cui le prove dedotte si rivelino inammissibili. Questa procedura che non

è contraria alle disposizioni di legge o almeno non si pone in conflitto con

disposizioni di legge in modo tale da provocare alcuna nullità.

 

e) la riconvenzionale per l'assegno divorzile

Comunque, superata la questione relativa alla eccezione dell'interruzione

della separazione, le uniche domande possibili e che possono essere

avanzate anche in forma di riconvenzionale, sono l’assegno divorzile,

l’assegno per il mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni non

autonomi economicamente e l’assegnazione della casa coniugale.

Sui problemi relativi alla costituzione del convenuto e sulla tempestività

della riconvenzionale, i problemi sono gli stessi che abbiamo visto a

proposito del procedimento di separazione.

Per quanto riguarda la domanda dell'assegno divorzile devo richiamare

tutto quello che è stato detto a proposito della domanda di assegno di

mantenimento, e della domanda di addebito formulata in via riconvenzionale

nel giudizio di separazione. In quella sede abbiamo detto che, secondo

una interpretazione del Tribunale di Roma (che comunque abbiamo dato

con beneficio di inventario) le domande riconvenzionali possono essere

proposte sino alla prima udienza davanti al Giudice Istruttore senza bisogno

della costituzione dieci giorni prima all'udienza stessa. Se vogliamo

riassumere brevemente il perché di tale conclusione dobbiamo dire che l'atto

introduttivo è un ricorso; l'atto introduttivo, essendo un ricorso, non contiene

il cosiddetto avvertimento che è prescritto nel numero 7 dell'art. 163

del Codice di Procedura Civile; dobbiamo partire dal presupposto che il

processo contenzioso comincia con l'udienza davanti al Giudice Istruttore e

quindi dobbiamo ammettere che non essendovi una decadenza in relazione

ad una costituzione ritardata rispetto ai dieci giorni prima l'udienza avanti

al Giudice Istruttore, la parte convenuta si possa costituire davanti al Giudice

Istruttore, depositando una comparsa contenente una domanda di riconvenzionale.

Con tutte le perplessità che abbiamo già evidenziato in relazione alle

possibili diverse interpretazioni, seguite del resto da altri tribunali.

Va aggiunto comunque che ove la domanda di assegno divorzile sia

intempestiva e inammissibile, ovvero non sia stata proposta in un giudizio

in contumacia, la stessa potrà essere avanzata in un giudizio ordinario, con

citazione, a meno che non si sia formato un giudicato espresso sulla non

spettanza dell’assegno stesso.

 

f) l'assegno divorzile

Detto questo, penso che dobbiamo dire ancora due parole sull'assegno

divorzile. L'assegno divorzile ha avuto una lunga e travagliata storia. All' inizio

aveva natura non solo assistenziale, ma anche risarcitoria e compensativa.

L'ultimo orientamento della Cassazione è decisamente per la prevalenza

dell'elemento assistenziale. L'art. 5 dice che il coniuge divorziato ha

diritto ad un assegno divorzile quando non ha la possibilità di procurarsi il

sostentamento per ragioni obiettive. Anzitutto l'indagine del Giudice va posta

sul fatto che vi siano ragioni obiettive che impediscano al coniuge di

procurarsi il sostentamento. Che non deve consistere in uno stato di bisogno,

in quanto anche l'assegno divorzile dovrebbe tendere ad assicurare al

coniuge divorziato, all'ex coniuge, un tenore di vita analogo a quello goduto

nella circostanza di matrimonio, però mentre per l'assegno di mantenimento

l'orientamento è che il coniuge separato ha diritto al mantenimento

quando dimostra di non essere possidente e di non avere un lavoro, essendo

onere probatorio, dell'altra parte dimostrare invece che ha dei beni o una attività

lavorativa, per quanto invece attiene l'assegno divorzile il primo onere

probatorio grava proprio su chi chiede l'assegno divorzile che deve dimostrare

non solo la propria impossidenza, ma anche l'impossibilità di lavorare

per ragioni obiettive. Quindi se non ci sono queste ragioni obiettive,

ma lo stato non lavorativo dipende semplicemente da una scelta, sicuramente

manca il requisito fondamentale e principale: quello cioè della impossibilità

di procurarsi un tenore di vita simile o quantomeno analogo a

quello goduto in circostanza di matrimonio.

Per quanto riguarda questo concetto del tenore di vita valgono le stesse

considerazioni che abbiamo fatto sull'assegno di mantenimento. E' evidente

che quando si tratta di persone che godono di un certo reddito, l'assegno

divorzile va dato quando c'è una fortissima disparità tra chi dovrà corrispondere

l'assegno e chi invece lo dovrà ricevere. Faccio l'esempio di un

coniuge che gode di 30 o 40 milioni annui di reddito, e che, in una situazione

normale, dovrebbe non aver diritto ad un assegno divorzile; se l'altro

coniuge gode di 300 milioni annui, facendo la somma dei due redditi nel

corso del matrimonio si ha un tenore di vita analogo a 340 milioni annui. Il

che vuol dire che il coniuge divorziato ha diritto ad un assegno divorzile

che non dico gli garantisca un reddito di 340 milioni annui, ma che almeno

si avvicini a questo tenore di vita, più o meno tendenzialmente verso questo

livello. Prima bisogna accertare questo requisito il cui onere probatorio è a

carico di chi chiede l'assegno divorzile e dopo aver stabilito il diritto all'assegno

divorzile possono entrare in gioco gli altri elementi per la quantificazione

di questo assegno.

Quindi c'è una prima fase, e c'è una seconda fase. Molte volte nei

giudizi di divorzio, la parte che chiede l'assegno divorzile si accanisce a

dimostrare i redditi dell'altra parte, ma si dimentica che prima deve dimostrare

la propria carenza, per ragioni obiettive, di reddito. Molte volte ci

troviamo nella situazione in cui c'è la dimostrazione di un reddito elevato

da parte dell'altro coniuge, ma manca l'elemento fondamentale che è proprio

costituito dalla dimostrazione del reddito di chi chiede l'assegno.

Secondo la Cassazione, bisogna procedere alla valutazione ponderata

dei vari criteri stabiliti e cioè la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione,

il contributo temporale economico, la condizione familiare e la

formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale tenendo conto che

questi criteri operano come fattori di moderazione e di diminuzione della

somma considerata in astratto. Una volta aver stabilito il tetto massimo che

può raggiungere l'assegno divorzile raffrontato alla tendenza di assicurare

un tenore di vita analogo, questi altri criteri possono invece diminuire la

misura di questo assegno. E addirittura azzerarla in casi estremi. Un matrimonio

durato una settimana che si conclude con l'abbandono della casa coniugale

da parte del coniuge, (forse questa è l'ipotesi estrema), non da diritto

all'assegno divorzile.

In questo senso la sentenza della Cassazione del 13 maggio 1998 n.

4809 è riepilogativa di tutte le questioni che attengono all'assegno divorzile.

 

3. LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI

 

a) l'intervento del P.M. nelle modifiche riguardanti i figli, anche naturali.

Nell'ambito della separazione la modifica delle condizioni è prevista

dall'art. 710 del Codice di Procedura Civile. L'altra disposizione in materia

di divorzio è quella prevista dall'art. 9: qualora sopravvengano per giustificati

motivi dopo la sentenza che produce lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale in Camera di Consiglio può

disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e

la misura dei vari contributi. E' successo che la Corte Costituzionale ha

modificato l'art. 710 nella parte in cui non prevede la partecipazione del

Pubblico Ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

Mentre era prevista la partecipazione del Pubblico Ministero per i provvedimenti

riguardanti il divorzio analoga previsione non lo era anche per

quanto riguarda i provvedimenti della separazione. E a proposito dell'intervento

del Pubblico Ministero, proprio su eccezione del Tribunale di Roma

la stessa Corte Costituzionale ha poi reso obbligatorio l'intervento del Pubblico

Ministero anche nel giudizio tra genitori naturali: quindi non solo vi è

stata l'equiparazione tra divorzio e separazione, ma vi è stata l'estensione

anche per quanto riguarda la condizione dei figli naturali, nei giudizi tra

genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai figli.

 

b) le altre modifiche

La modifica delle condizioni della separazione e del divorzio è uno dei

giudizi più difficili da affrontare da parte di un avvocato, perché molte volte

queste istanze di modifica vengono fatte e proposte non dico con superficialità,

ma non con la dovuta attenzione.

Perché per avere una modifica ci deve essere un mutamento delle circostanze

con riferimento alle circostanze che sono state prese in esame o

dalla sentenza di separazione o dalla sentenza di divorzio ovvero dai coniugi

in sede di accordo per la separazione consensuale, o dai coniugi in sede

di accordo nel divorzio congiunto.

La modifica del regime di affidamento dei figli può essere richiesto

indipendentemente da un mutamento delle circostanze in relazione ad una

diversa valutazione della situazione, sempre nell'interesse di figli.

Per quanto riguarda le questioni di carattere economico, dobbiamo

prendere in esame prima il ricorso (si vede cosa è richiesto) e si va subito a

vedere quale è il titolo da cui si deve partire, che è o una sentenza o un accordo

delle parti.

Perché sicuramente il Tribunale non ammette istanze di modifica delle

condizioni che siano una specie o di impugnazione di una sentenza ormai

passata in giudicato, ovvero che rappresentino semplicemente un ripensamento

della parte rispetto ad un accordo preso in sede di separazione consensuale

o di divorzio congiunto.

Indicativo è il lasso di tempo che intercorre tra la pronuncia definitiva

o l'accordo definitivo omologato e l'istanza di revisione: è evidente che se

viene presentata una domanda di modifica a distanza di un anno dalla omologazione

della separazione consensuale, non dico che non sia possibile,

l'attenzione viene subito posta sul fatto che questo breve lasso di tempo può

significare semplicemente un ripensamento e non un reale mutamento delle

condizioni.

Come si fa dimostrare questo mutamento? Si dimostra in qualunque

modo, l'altra parte ha la facoltà di dimostrare il contrario di quello che si afferma.

Molte volte non è facile orizzontarsi in quello che le parti dicono o

pretendono di provare, però i casi di modifica sono principalmente quelli

che attengono a situazioni che sono ormai diventate definitive. Il matrimonio

della figlia che prima conviveva con la madre comporta ovviamente,

logicamente e irrevocabilmente la cessazione del contributo al mantenimento

che il padre dava alla madre per il mantenimento della figlia, così il

fatto che il figlio abbia finalmente trovato lavoro e abbia cambiato città o

sia rimasto ad abitare con la madre, ma ha trovato un lavoro, vuol dire che

sicuramente può essere chiesta una modifica delle condizioni con riguardo

all'assegno di mantenimento. La stessa cosa vale per la casa coniugale in

quanto una volta diventati autonomi i figli conviventi con uno dei genitori,

l'altro genitore che ha la comproprietà o la proprietà esclusiva dell'alloggio

può pretendere, non la restituzione perché il Tribunale non la potrà mai dare,

con una sentenza di condanna, ma la revoca dell'assegnazione.

Per quanto riguarda i redditi, certamente non possiamo seguire tutte le

variazioni che possono verificarsi durante la vita lavorativa di una persona,

non possiamo stare a seguire se una persona un anno ha guadagnato cinque

milioni in meno dell'anno precedente: evidentemente le variazioni dei redditi

devono essere di una certa consistenza ma soprattutto devono essere

variazioni di redditi che possono riferirsi a situazioni stabili o ormai stabilizzate.

Per quanto attiene alla competenza territoriale, le istanze di modifica

di carattere economico seguono i normali criteri territoriali. In genere il

Tribunale è quello di residenza del convenuto, cioè della persona che viene

chiamata. C'è qualche pronuncia che dice che può essere competente anche

il Tribunale del luogo dove è stata pronunciato il divorzio o la separazione.

Io ho qualche dubbio e vi consiglierei di attenervi preferibilmente alla residenza

del convenuto.

 

c) l'ordine di pagamento diretto nella separazione e nel divorzio

L'art. 156 del Codice Civile dice esattamente che: "in caso di inadempienza"

con riferimento all'assegno di mantenimento, su richiesta dell'avente

diritto, (e questa viene considerata una ipotesi di modifica delle condizioni

della separazione quando vi è già una separazione pronunciata), il

giudice può disporre il sequestro, ma può ordinare ai terzi, praticamente al

datore di lavoro, la corresponsione diretta a favore dell'avente diritto di

quanto dovuto dall'obbligato. Questo articolo 156 era nato come una disposizione

attinente alle separazioni giudiziali, e poiché si parlava di giudice si

riteneva che fosse esclusivamente competenza del Collegio pronunciare

l'ordine del pagamento a carico del terzo.

La Corte Costituzionale è intervenuta e ha detto che la norma si applica

anche ai figli dei coniugi consensualmente separati, cioè quando si tratta

di assegni di mantenimento non solo nella separazione giudiziale ma anche

nella separazione consensuale, ma ha detto anche che non solo il Collegio

può disporre il pagamento diretto in sede di sentenza di modifica o di sentenza

definitiva, ma anche il Giudice Istruttore nel corso della istruttoria

può disporre il pagamento diretto.

Aggiungo, comunque, che è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale

la possibilità di un sequestro anche per gli assegni di mantenimento

per i figli naturali. E' interessante notare che in questa sua opera costante di

equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e quelli naturali, la Corte

Costituzionale ha respinto una domanda che tendeva a far dichiarare la illegittimità

costituzionale dell'art. 156 sotto il profilo che non prevedeva la

possibilità di disporre alcun sequestro per quanto riguarda la garanzia del

pagamento degli assegni di mantenimento dei figli naturali. Lo ha respinto

perché ha detto che questa possibilità era già nell'ordinamento. Lo speciale

sequestro previsto dalla norma 156 interpretata "secondo costituzione" realizza

uno specifico strumento processuale nel nostro ordinamento a garanzia

dei figli, ivi compresi quelli naturali, per cui può essere concesso dal

Giudice competente anche in assenza di un giudizio di separazione in una

controversia concernente il mantenimento dei figli naturali. Questa è la sentenza

n. 99 del 1997.

Perché quando ho parlato di pagamento diretto ho parlato solo di separazione?

Perché per quanto riguarda il procedimento di divorzio se noi andiamo

a vedere l'art. 8, vediamo che il coniuge a cui spetta la corresponsione

periodica dell'assegno divorzile e quello per il mantenimento dei figli,

dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

(questo è importantissimo, costituzione in mora del coniuge obbligato

ed inadempiente per almeno un periodo di trenta giorni) può addirittura

rivolgersi direttamente al datore di lavoro. Se il terzo a cui è notificato il

provvedimento non adempie, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva

nei confronti del datore di lavoro. Quindi non è qualcosa che viene affidata

ad un ordine del Giudice ma è una cosa che si attua attraverso una iniziativa

esclusiva delle parti.

 

4. IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI

 

a) il contributo al mantenimento

Abbiamo detto già qualcosa riguardo la possibilità dell'applicazione

del 156 in materia di sequestro anche ai procedimenti relativi al mantenimento

dei figli naturali. Non si è parlato dell'estensione del 156 anche ai

figli naturali per quanto attiene al pagamento diretto perché c'è uno strumento

specifico che consente al genitore naturale del figlio di ottenerlo direttamente

dal terzo datore di lavoro dell'altro genitore obbligato al mantenimento

secondo quanto è previsto dall'art. 148 del Codice Civile.

Quindi per quanto riguarda l'assegno di mantenimento la possibilità di

agire direttamente per l'ordine al datore di lavoro per il pagamento diretto è

nel 148 del codice civile.

Secondo l’articolo 148 del c.c. i coniugi devono adempiere alle obbligazioni

verso i figli in proporzione alle proprie sostanze. Quando i genitori

non hanno redditi sufficienti, poi viene aggiunto, rispondono gli ascendenti

legittimi o naturali in ordine di prossimità, cioè i nonni. Su istanza di

chiunque abbia interesse, sentito l'inadempiente, e assunte informazioni, il

Presidente del Tribunale può ordinare con decreto che una quota dei redditi

dell'obbligato in proporzione agli stessi sia versata direttamente all'altro

coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione

della prole.

Dopo molte controversie, dopo molti contrasti in sede dottrinale questo

ordine (una sorta di decreto ingiuntivo, tanto è vero che contro il decreto

del Presidente del Tribunale è prevista una sorta di analoga opposizione),

viene dato in udienza camerale da parte del Presidente del Tribunale o dal

Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con un decreto immediatamente

esecutivo.

Non ci sono molte sentenze della Cassazione, ma c'è né una che va letta,

(letta non la massima, ma tutta ed è la n. 3402 del 95), e che chiarisce

come lo strumento del 148 può essere usato anche da un coniuge nei confronti

dell'altro coniuge per ottenere il mantenimento del figlio, e può essere

usato da un genitore nei confronti diretti dell'altro genitore per ottenere il

contributo al mantenimento della prole naturale.

Ciò vuol dire che la madre può rivolgersi al Presidente del Tribunale

che dopo aver sentito l'interessato, può ordinare all'altro genitore il pagamento

del contributo al mantenimento, determinandone anche la misura,

può dare l’ordine di pagamento al terzo datore di lavoro, (ma non è indispensabile

che ci sia il terzo).

E' un procedimento abbastanza snello che consente di arrivare ad un

assegno di mantenimento che viene determinato e che può dare inizio ad

un procedimento contenzioso successivo in caso di opposizione. L'altro genitore

tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento si può accontentare

o altrimenti può proporre opposizione entro venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative alla opposizione al decreto

ingiuntivo in quanto applicabile, (quindi praticamente questo decreto preso

dal Presidente del Tribunale è considerato come un decreto ingiuntivo).

Attenzione! Il 148 è la norma che consente l'attribuzione di un assegno

mensile per il futuro però dobbiamo anche considerare che l'obbligo di

entrambi i genitori al mantenimento del figlio naturale è un obbligo che

scaturisce dalla nascita indipendentemente dalla data del riconoscimento o

dell'accertamento giudiziale della paternità, (perché io posso riconoscere

oggi un figlio, ma dal momento che lo riconosco oggi il mio obbligo risale

fino alla data della nascita). Quando chi ha sostenuto l'onere totale del mantenimento

di questo figlio dalla nascita vuole avere gli arretrati potrà utilizzare

un giudizio ordinario che sarà fondato sulla circostanza che un genitore

ha sopportato per l'intero una obbligazione che invece gravava anche sull'altra

parte, (tecnicamente si parla o di regresso del coobbligato solidale o

quello di gestione di affari altrui). E' evidente che io posso ottenere la restituzione

di quanto ho speso in proporzione, e nello stesso giudizio ordinario

posso chiedere anche l'attribuzione dell'assegno di mantenimento.

Normalmente il Tribunale di Roma ammette un ventaglio di ipotesi, il

148, ammette l'azione ordinaria, ma ammette anche un 700 sia ante causa

che in corso di causa, in relazione all'azione ordinaria.

 

b) le obbligazioni degli ascendenti

Il discorso dell’ art. 148 va completato per quanto riguarda la questione

dei nonni. Questo perché ad un certo punto il 148 c.c. dice espressamen-

te che quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli ascendenti legittimi

o naturali, (e quindi siamo nell’ipotesi sia dei figli nati nel matrimonio,

che al di fuori del matrimonio), sono tenuti a fornire ai genitori stessi i

mezzi necessari affinché possano adempiere al loro dovere di mantenimento.

Quindi con il 148 (o anche con un giudizio ordinario), si può chiedere

che gli ascendenti, cioè i nonni, vengano condannati a corrispondere al genitore,

che non ha mezzi sufficienti (o a entrambi i genitori), un assegno di

mantenimento. (e questo sia nell’ipotesi di figli nati in costanza di matrimonio

che di figli naturali).

Qualunque sia però la forma del giudizio che si viene ad instaurare,

sia per quanto riguarda il 148 sia per quanto riguarda il giudizio ordinario,

sembra evidente che il contraddittorio debba essere costituito nei confronti

di tutti gli ascendenti, perché per arrivare a condannare un nonno a corrispondere

una certa somma a favore di uno dei due genitori, bisogna vedere

qual è la condizione complessiva anche degli altri nonni che sono obbligati

in pari grado.

Però state attenti perché sempre andando a leggere la sentenza che vi

ho citato prima, e cioè la 3402 del ’95, la Cassazione ha fatto una precisazione

che deve essere tenuta in dovuta considerazione: ha detto che non è

sufficiente che uno dei genitori sia inadempiente al suo obbligo perché il

nonno “corrispondente” sia tenuto a sostituirsi al genitore inadempiente.

Perché scatti l’obbligo del nonno è necessario che entrambi i genitori siano

incapaci di mantenere il figlio. Se uno solo dei due genitori può mantenere

il figlio, lui è tenuto per primo a mantenere il figlio anche in via esclusiva.

Solamente quando il genitore che ha l’onere di mantenimento del figlio,

non avendo il contributo dell’altro genitore, perché l’altro genitore non ha

mezzi, ma non ha mezzi lui stesso, allora può rivolgersi ai nonni. Ma quando

il genitori presso cui vive il figlio, che sopporta l’onere, ha lui la possi-

bilità di mantenere il figlio, non vi è possibilità di accoglimento dell’azione

nei confronti dei nonni.

Questa sentenza dice espressamente che questo obbligo va inteso in

modo che non solo l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e quindi

sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che

agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo

fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento

dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.

 

c) l'assegnazione della casa al genitore affidatario dei figli naturali

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 1998 respingendo

una questione di legittimità costituzionale dell’art. 155 (che riguarda

l’assegnazione della casa coniugale fatta di preferenza a colui che ha

l’affidamento dei figli minori), nella parte in cui, secondo la pretesa del

Tribunale di Como, non prevede l’assegnazione della casa stessa al genitore

affidatario dei figli naturali, nell’ipotesi della cessazione di un rapporto

di convivenza, quindi al di fuori del matrimonio, ha detto con una decisione

di rigetto, ma interpretativa, che non vi era illegittimità perché la possibilità

di assegnare al genitore affidatario dei figli nati al di fuori del matrimonio,

la casa in cui i figli erano nati, anche se l’altro genitore è il proprietario

parziale od esclusivo della casa, poteva ricavarsi da una interpretazione sistematica

degli artt. 147, 148 e 261 c.c. e quindi vi era la possibilità di tale

assegnazione, in relazione al mantenimento (nell’esclusivo interesse dei figli)

del luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica del

minore stesso.

Come fare però ad assegnare la casa in cui sono nati i figli al genitore

cui sono affidati i figli stessi? E’ tutta una questione da scoprire. Sicuramente

non è applicabile l’art. 148 che riguarda esclusivamente le questioni

di carattere patrimoniale. Sicuramente si può pensare ad un’azione ordinaria

connessa addirittura con un ricorso d’urgenza o ante causam o in corso

di causa, però bisogna superare lo scoglio relativo all’affidamento dei minori,

nel senso che, una volta che la coppia convivente si separa, non è detto

che l’affidamento sia dato all’uno o all’altro. Infatti è previsto che, in caso

di contrasto, vi sia l’intervento del Tribunale dei Minori che possa dire a

quale dei due genitori sono affidati i minori.

Considerato che in molti casi la permanenza dei figli minori presso la

madre o presso il padre è una situazione di fatto che viene normalmente acquisita

e non contestata, l’eventuale assegnazione della casa coniugale a favore

del genitore che non ne è proprietario, in una ipotesi di non contestazione

della convivenza e quindi dell’affidamento dei figli a uno dei due genitori,

si può promuovere immediatamente un’azione di questo genere. E’

ovvio però che l’altra parte può difendersi chiedendo a sua volta che non

solo non venga assegnata la casa all’altro genitore ma che i figli minori

vengano a lei assegnati. E in questo caso sarà pregiudiziale il giudizio del

Tribunale per i minorenni, che, per quanto attiene all’affidamento dei figli

naturali minori, ha una competenza esclusiva.

 

5. LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DOPO IL DIVORZIO

 

Argomento assai complicato, assai discusso, ma che ultimamente ha

trovato da parte della Cassazione una risposta, la pensione di reversibilità

(o una parte della stessa):.

L’art. 9 della legge sul divorzio dice che in caso di morte dell’ex coniuge,

il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata una sentenza di scioglimento

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non

passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno, alla pensione di

reversibilità. Se c’è solamente un ex coniuge, questo ha diritto a tutta la

pensione di reversibilità. Se esiste anche un coniuge superstite, una quota

della pensione è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del

rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre che

non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di un assegno divorzile.

Per quanto riguarda il secondo comma, cioè quando c’è un solo ex coniuge

superstite, è evidente che il rapporto si svolge esclusivamente tra il

solo ex coniuge e l’ente tenuto ad erogare la pensione e che in caso di contrasto,

(secondo quanto ritenuto almeno dall’ultimo orientamento della

Cassazione), si tratta di una questione previdenziale che non è di competenza

del Tribunale ordinario ma è di competenza del Pretore o del TAR a

seconda che si tratti di un rapporto di pubblico impiego o di impiego privato.

Ma quando c’è il coniuge superstite e l’ex coniuge, si discuteva molto

su come il Tribunale potesse ripartire questa pensione e se cioè dovesse far

riferimento alla durata del matrimonio come criterio indicativo utilizzando

poi altri parametri quali lo stato del bisogno e le sostanze delle due persone

destinatarie, ma soprattutto non era assolutamente chiaro (e su questo devo

dire che fino a 6-7 mesi fa eravamo proprio in grande difficoltà), che cosa

si potesse chiedere: se cioè ci si dovesse rivolgere solamente al coniuge superstite

o anche all’istituto previdenziale e se cioè il diritto dell’ex coniuge

era un diritto da farsi valere esclusivamente nei confronti del coniuge su-

perstite ovvero se fosse un diritto autonomo alla pensione di reversibilità

pur concorrente con un’altra persona.

Alla fine la Cassazione a sezioni unite (e poi successivamente in altre

due sezioni), ed è la sentenza del 12 gennaio 1998 n. 159, ha detto che entrambi

i soggetti, sia il coniuge superstite che l’ex coniuge, hanno un autonomo

diritto alla pensione di reversibilità.

Ne consegue che in un procedimento volto alla determinazione della

quota della pensione, si dovrà citare il coniuge superstite perché è sicuramente

la persona che risente direttamente degli effetti di un’attribuzione e

quindi di una limitazione della sua pensione di reversibilità.

Sulla base di tale affermazione, ormai comunemente accettata, rimane

certo che il diritto alla quota è autonomo ed esclusivamente diretto nei confronti

dell’ente previdenziale, e che tale diritto si realizza e si matura sin

dalla morte della persona che è stato coniuge di entrambe le persone interessate,

senza che esista alcun rapporto tra le stesse, né alcun obbligo di restituzione

dell’una nei confronti dell’altra anche nell’ipotesi che la vedova

(o il vedovo) abbia in concreto percepito l’intera pensione comprensiva

della quota spettante all’ex coniuge.

Non vi è dubbio che, in un giudizio diretto all’accertamento della quota

può essere chiamato in giudizio anche l’ente previdenziale tenuto alla

corresponsione, secondo le indicazioni del tribunale, sempre che la pensione

di cui trattasi sia erogata o dall’INPS, poiché in caso di pensione di un

pubblico dipendente, è rimasta la giurisdizione, in materia pensionistica

della Corte dei Conti.

Le due questioni, attinenti alla determinazione della quota ed al pagamento

(in ordine al quale vi può essere una opposizione dell’ente previdenziale

in relazione alla decorrenza), essendo connesse (la prima è pregiudiziale

e va decisa con sentenza), potranno essere proposte congiuntamente al

tribunale. In questo caso rimane l’unico problema se la decisione sia di

spettanza di una sezione ordinaria ovvero della sezione specializzata del lavoro,

senza che tuttavia la decisione presa eventualmente in contrasto con

la regola della distribuzione interna degli affari tra le sezioni (o sul rito erroneamente

seguito), sia affetta da nullità.

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha anche determinato

il metodo di calcolo della quota, dicendo che può farsi riferimento solamente

alla durata legale del matrimonio, indipendentemente da eventuali

cessazioni della convivenza tra i coniugi, o da questioni inerenti alle condizioni

patrimoniali.

Va detto comunque che nel 1999, in seguito ad una decisione della

Corte Costituzionale, si è affermato dalla Cassazione, il principio opposto,

nel senso che per la determinazione della quota possono essere prese in

considerazione anche altre circostanze, tra cui quella relativa alla esistenza

di una disparità di condizioni economiche tra le due parti, in conformità al

principio assistenziale che sorregge anche l’attribuzione della quota della

pensione.

 

6. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOPO IL DIVORZIO

 

Ci è rimasto da parlare del trattamento di fine rapporto che è previsto

dall’art. 12 bis della legge sul divorzio.

Anche questo è un articolo abbastanza singolare e di difficile applicazione

perché si riconosce all’ex coniuge, sempre che non sia passato a nuove

nozze e sia titolare dell’assegno divorzile, una percentuale dell’indennità

di fine rapporto “percepita” dall’altro ex coniuge. Questa infelice dizione

significa che per avere azione nei confronti dell’altro ex coniuge per ottenere

la quota del trattamento di fine rapporto, bisogna aspettare che questa

quota sia stata pagata, perché solamente quando è stata percepita scatta il

diritto alla quota, almeno secondo quella che è la lettera della legge.

Quindi in certi casi, se il comportamento di chi ha percepito non è corretto,

è abbastanza difficile riuscire a prevenire il pagamento dell’indennità

di fine rapporto da parte di chi è tenuto ad erogarlo.

In sostanza secondo la disposizione di legge, perché il coniuge divorziato

possa agire per ottenere la sua quota del trattamento di fine rapporto,

nei confronti dell’altro, che è l’unico obbligato, occorre che sia passata in

giudicato la sentenza di divorzio, che il pagamento sia avvenuto dopo tale

pronuncia, che sia anche passata in giudicato la sentenza attributiva

dell’assegno divorzile oltre alla condizione generale del non passaggio a

nuove nozze.

Esiste un orientamento della Cassazione che, in taluni casi singoli e di

specie ha ritenuto che l’azione è ammissibile anche prima del giudicato,

purchè il pagamento del TFR sia avvenuto dopo la presentazione della domanda

di divorzio.

Ma tale opinione è fortemente sospetta.

In proposito comunque il Tribunale di Roma, ha sollevato il dubbio di

incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che obbligato

alla corresponsione della quota sia anche colui che deve pagare l’indennità,

in modo da permettere una azione preventiva diretta, che non consenta il

pagamento al lavoratore cessato, prima della sua definizione.

 

7. IL SEQUESTRO DEI BENI DELL'OBBLIGATO

 

L’ultimo argomento è il sequestro dei beni dell’obbligato. E’ previsto

dall’art. 156 c.c. e dall’art. 8 della legge sul divorzio.

Questo sequestro può essere dato, secondo le varie pronunce della

Corte Costituzionale, sia in sede di separazione giudiziale che in sede di

separazione consensuale, abbiamo visto che può essere dato anche a favore

di chi è tenuto al mantenimento dei figli minori nati al di fuori del matrimonio.

Per quanto riguarda la legge sul divorzio l’art. 8 prevede che, per

assicurare che siano osservate e soddisfatte le ragioni del creditore, il giudice

può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare

l’assegno.

Mentre l’articolo 156 nella separazione prevede che tale tipo di sequestro

possa essere autorizzato solamente in caso di inadempienza nel pagamento

degli assegni (e tale inadempienza può essere anche quella derivante

dall’inadempimento dell’ordine che il giudice può dare all’obbligato di fornire

una idonea garanzia reale o personale), l’articolo 8 della legge 898 del

1970, autorizza la concessione, nel divorzio, sulla base del sospetto che

l’obbligato stesso si voglia sottrarre agli oneri che gli sono stati imposti.

L’orientamento più corretto è quello che, anche nella separazione,

possano applicarsi, in una interpretazione estensiva (trattandosi di situazioni

identiche), le condizioni richieste nel procedimento di divorzio, senza

che vi sia la necessità di una vera e propria inadempienza.

Più difficile è invece coordinare tali disposizioni con il sequestro ordinario

previsto dall’articolo 671 del c.p.c.

In proposito va osservato che il sequestro dei beni dell’obbligato previsto

dalle disposizioni speciali che abbiamo esaminato, è una misura coercitiva

anomala diretta alla conservazione di una garanzia patrimoniale in relazione

ad una obbligazione che è destinata a protrarsi nel tempo anche dopo

la conclusione del procedimento di separazione o divorzio (pagamento

periodico di assegni di mantenimento per coniuge e figli), senza che vi sia

necessità di convalide (del resto non previste più neppure nel sequestro or-

dinario) e senza la possibilità di quella conversione automatica da sequestro

in pignoramento, prevista dall’articolo 686 del c.p.c., dal momento che la

sentenza di condanna esecutiva, ivi prevista, non potrà che riguardare adempimenti

futuri.

Nella separazione nel divorzio tutte le condanne al pagamento di

somme per obblighi di mantenimento, anche se provvisorie, date sia in sede

presidenziale che dal giudice istruttore, sono assistite dalla immediata esecutorietà,

per cui in caso di inadempienze il creditore potrà aggredire immediatamente

i beni dell’obbligato nelle forme del pignoramento mobiliare

o immobiliare, per quelle somme che vengono via via a maturarsi.

Nel caso in cui vi siano elementi per far ritenere che il coniuge obbligato

si voglia sottrarre a tali oneri per il futuro (progettata vendita di beni

immobili o trasferimento di capitali all’estero) il creditore può ricorrere al

sequestro “speciale” di cui alla normativa della separazione e del divorzio,

o al sequestro ordinario, e ciò anche nell’ipotesi in cui vi sia stato sino a

quel momento un corretto adempimento nel pagamento degli assegni.

Solo che, una volta adita la strada del sequestro ordinario ex art. 671

del c.p.c., l’autorizzazione dovrà tenere conto che la somma da vincolare

non potrà andare oltre a quella che presumibilmente, in caso di inadempimento,

potrà risultare al termine del giudizio e non oltre, perché il sequestro

stesso dovrà convertirsi in pignoramento per le somme che risulteranno

eventualmente ancora dovute al momento della sentenza definitiva, perché

tale tipo di sequestro sarà destinato a cadere in ogni caso al termine del

processo.

Un caso emblematico di tali difficoltà di coordinamento si rinviene in

una sentenza del tribunale di Roma che è stata pubblicata nel n. 4/5 della

Giurisprudenza di merito del 1998 e che ha una pregevole nota esplicativa

del collega Lamorgese intitolata “Il sequestro dei beni del coniuge obbligato

tra separazione e divorzio”.

In un giudizio di separazione era stato disposto un sequestro ordinario

di un immobile a garanzia delle future rate di pagamento di un rilevantissimo

assegno di mantenimento. Questo sequestro era stato poi convertito in

una somma di denaro e si era poi arrivati alla conclusione del giudizio. Il

tribunale praticamente ha considerato che, decidendo la causa, non essendovi

più l’istituto della convalida del sequestro ordinario, praticamente poneva

termine al sequestro ordinario.

In un’ipotesi di separazione in cui non si trattava di garantire rate non

pagate, (oltretutto il coniuge non era inadempiente rispetto alle rate), la definizione

del giudizio senza convalida significava porre nel nulla questo tipo

di garanzia. D’altro canto il tribunale non poteva disporre il sequestro ai

sensi dell’art. 156 c.c. perché difettava il requisito dell’inadempienza

dell’obbligato. Il tribunale a questo punto ha fatto ricorso ad una applicazione

estensiva dell’art. 8 della legge sul divorzio che prevede solamente

l’esigenza di “assicurare che siano soddisfatte” le ragioni del coniuge creditore..

Noi ci trovavamo esattamente nella situazione in cui non c’era inadempimento

però avevamo una persona obbligata che risiedeva all’estero e

che, pur essendo adempiente all’obbligo di un rilevantissimo assegno di

mantenimento si stava progressivamente spogliando di tutti i beni immobili

che aveva in territorio italiano. Quindi è stato fatto ricorso all’art. 8 e si è

convertito questo sequestro conservativo ordinario in un sequestro speciale

previsto dall’art. 8.

 

DOCUMENTI (ESENTI DA BOLLO) NECESSARI PER IL DIVORZIO CONGIUNTO:

1) Copia Integrale Atto di   Matrimonio;

2) Stato di Famiglia dei coniugi;

3) Certificato di Residenza dei coniugi

.
DOCUMENTI (ESENTI DA BOLLO) NECESSARI PER IL DIVORZIO GIUDIZIALE:


Stessi documenti del divorzio congiunto oltre all'ultima dichiarazione dei redditi (o equipollente) della quale sono scaduti i termini per la presentazione.